Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Art. 2 cpv. 3

3 L’Ufficio federale può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per uno stabilimento privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.

Art. 3 cpv. 1 lett. a

La Confederazione accorda sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d’educazione) alle condizioni seguenti:

a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’assistenza alla gioventù dimostra che la casa d’educazione risponde a un bisogno; per quel concerne la dimostrazione del carattere necessario dell’istituto, il ricorso a statistiche e la fornitura di dati da parte dei Cantoni, si applicano gli articoli 1a e 1b.

Titolo prima dell’articolo 9a

Sezione 5a: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari

Art. 9a

1 L’Ufficio federale può, su domanda, versare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, entro i limiti dei crediti stanziati.

2 I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all’esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinanti.

Titolo prima dell’articolo 9b

Sezione 6: Organizzazione e procedura

L’articolo 9a attualmente in vigore diventa 9b.

2. Ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale

Art. 62 cpv. 4

Abrogato

2 SR 412.101

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