Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
b. 20 per cento per oggetti d’importanza regionale;
c. 15 per cento per oggetti d’importanza locale.
4 In via eccezionale, l’aliquota del sussidio può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che le misure indispensabili non possono essere finanziate altrimenti.
Art. 6 Spese sussidiabili
Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’adeguata esecuzione delle misure.
Art. 96 cpv. 1
1 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA sono responsabili della concessione degli aiuti finanziari.
Art. 10 Pagamento del sussidio
1 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA pagano gli aiuti finanziari globali a rate. In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.
2 Gli aiuti finanziari singoli sono versati in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.
Art. 10a Rendicontazione e controllo
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA.
2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto, nonché l’impiego dei sussidi versati.
Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure
1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un aiuto finanziario singolo assegnato non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l’aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto.
2 Se la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è insufficiente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
6Nuovo testo giusta il n. I dell’ O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996
225).
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