Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
4 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.
Art. 4a Aiuti finanziari singoli
1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari singoli qualora i progetti:
a. siano urgenti;
b. richiedano una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale;
c. siano molto onerosi.
2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.
Art. 4b Domande
1 Le domande di aiuti finanziari globali o singoli sono inoltrate dal Cantone all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
2 Le domande di aiuti finanziari globali contengono informazioni concernenti:
a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
c. l’efficacia delle misure.
3 Le domande di aiuto finanziario singolo contengono le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive in merito.
Art. 5 Calcolo dei sussidi
1 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
a. all’importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere;
b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
d. alla qualità della prestazione fornita.
2 L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato.
3 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:
a. 25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
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