Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
3 Se sono stati versati aiuti finanziari e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.
Art. 12a cpv.1bis e 2
1bis I sussidi sono concessi singolarmente.
2 Per il resto, si applicano gli articoli 6 e 9–11.
Art. 17 cpv. 2 e 3
Abrogati
Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica
1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
a. all’importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere;
b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
d. alla qualità della prestazione fornita;
e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Per il resto, si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b e 6–11.
Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura
Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40–54 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988sui pagamenti diretti o conformemente all’ordinanza del 4 aprile 20019 sulla qualità ecologica.
Art. 2210 cpv. 3, 3bis e 4
3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:
a. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
7 RS 616.1
8 RS 910.13
9 RS 910.14
10Nuovo testo giusta il n. I dell’ O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996
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