Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
3. Ordinanza del 13 marzo 20003 relativa alla legge sull’aiuto alle università
Art. 18 Abs. 1
1 Il tasso dei sussidi applicabile a un’università o a un istituto sovvenzionato secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.
4. Ordinanza del 21 ottobre 19874 sul promovimento della ginnastica e dello sport
Art. 3 cpv. 2
Abrogato
Art. 6 cpv. 2
2 La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativoa.
Art. 46 cpv. 1
1 La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.
5. Ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio
Art. 4 Aiuti finanziari globali
1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. gli obiettivi programmatici strategici nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici da raggiungere congiuntamente;
b. la prestazione del Cantone;
c. i sussidi della Confederazione;
d. il controlling.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
3 RS 414.201
4 RS 415.01
5 RS 451.1
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