Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

3. Ordinanza del 13 marzo 20003 relativa alla legge sull’aiuto alle università

Art. 18 Abs. 1

1 Il tasso dei sussidi applicabile a un’università o a un istituto sovvenzionato secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.

4. Ordinanza del 21 ottobre 19874 sul promovimento della ginnastica e dello sport

Art. 3 cpv. 2

Abrogato

Art. 6 cpv. 2

2 La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativoa.

Art. 46 cpv. 1

1 La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.

5. Ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 4 Aiuti finanziari globali

1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici da raggiungere congiuntamente;

b. la prestazione del Cantone;

c. i sussidi della Confederazione;

d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

3 RS 414.201

4 RS 415.01

5 RS 451.1

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