Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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gno dell’assetto del territorio svizzero84, quali la separazione tra zone edificabili e zone non edificabili e l’utilizzazione del territorio al di fuori delle zone edificabili (che nell’avamprogetto vengono riassunte nel concetto di «zone coltive»), l’urbanizzazione in quanto presupposto alla costruzione, gli strumenti della pianificazione del territorio e la protezione giuridica. L’elaborazione di determinate norme è pertanto necessaria quando si tratta di tematiche integrate per la prima volta nella legge, come ad esempio le disposizioni in materia di pianificazione negli spazi funzionali (art. 21 segg. AP-LSTe), della quale il legislatore dovrà spiegare il senso e le intenzioni. Per gli ambiti chiave devono in ogni caso essere sempre previste disposizioni dettagliate85. Con il presente avamprogetto si vuole rispondere anche a questa esigenza.

Secondo l’opinione dominante, la Confederazione, dotata di una competenza legislativa limitata ai principi, non può emanare piani di pianificazione nazionale con effetto vincolante per le autorità e i proprietari fondiari. Può tuttavia fissare delle prescrizioni vincolanti che indichino ai Cantoni gli obiettivi, gli strumenti, le misure e le procedure necessarie per adempiere ai compiti di pianificazione del territorio86.

Infine, non si può non sottolineare che la questione concernente il carattere di principio delle prescrizioni va analizzata sempre alla luce del periodo in questione. A fronte delle esperienze raccolte dall’entrata in vigore della legge sulla pianificazione territoriale, è pertanto necessario puntualizzare rapidamente alcuni aspetti essenziali. In particolare, l’obiettivo di arginare l’espansione disordinata degli insediamenti nel territorio non è stato raggiunto. Il sovrautilizzo del suolo e la tesaurizzazione continuano a costituire un problema. Il presente avamprogetto include pertanto, rispetto alla legge vigente, prescrizioni chiare in materia di insediamento (cfr. art. 28 AP-LSTe) e disposizioni che mirano a ottimizzare la disponibilità di terreno edificabile (cfr. in merito soprattutto gli art. 45 - 47 AP-LSTe). Si ritrovano inoltre varie disposizioni in materia di diritto fiscale (art. 65 segg. AP-LSTe). Le disposizioni dettagliate proposte si basano sui requisiti posti dal principio di legalità, il quale impone che si fissino a livello legale formale le caratteristiche essenziali di un’imposta (la categoria degli assoggettati, l’oggetto e la base di calcolo).

Il presente avamprogetto resta pertanto una legge contenente disposizioni di principio, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 75 della Costituzione federale.

84 Martin LENDI, in «St. Galler Kommentar BV», 2a ed., art. 75, n. marg. 25. Si vedano anche gli esempi ivi riportati.

85 JAGMETTI, nel Commento alla vecchia Costituzione, art. 24quater n. marg. 116.

86 MARTIN LENDI, in «St. Galler Kommentar BV», 2a ed., art. 75, n. marg. 24.