Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Art. 85 Edifici e impianti esistenti nelle zone coltive
AI sensi dell’articolo 56 capoverso 2 AP-LSTe, gli edifici, gli impianti e le parti di edifici originariamente disabitati possono essere utilizzati a scopi abitativi soltanto se ciò è giustificato da ragioni particolari. L’utilizzazione a scopi abitativi negli edifici che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, erano legalmente abitati potrà essere ampliata in una parte dell’edificio non ancora abitata.
Commenti all’allegato (Modifica del diritto vigente [art. 82])
La maggior parte delle modifiche previste derivano dal fatto che i rimandi espliciti alla LPT devono essere adeguati all’avamprogetto per una nuova legge sullo sviluppo territoriale (n. 1 [LDFR: art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 60 cpv. 1 lett. e, art. 64 cpv. 1 lett. b, e art. 85]; n. 2 [LAAgr], n. 3 [LPN: art. 25b cpv. 1], n. 4 [LM], n. 6 [LUFI], n. 7 [LIE], n. 8 [Lferr], n. 9 [Decreto sul transito alpino], n. 10 [Legge federale sui binari di raccordo ferroviario], n. 11 [LNA] e n. 14 [LFo]).
Qui di seguito le ragioni alla base delle altre modifiche proposte.
1. Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale
Poiché nel presente avamprogetto non si utilizza più il concetto di conformità con la funzione prevista della zona, nell’articolo 60 capoverso 1 lettera e LDFR non si dovrà più parlare di «uso conforme alla funzione prevista della zona», bensì di «uso agricolo», in riferimento all’articolo 53 AP-LSTe.
L’adeguamento dell’articolo 62 lettera d LDFR ha lo scopo di stabilire e precisare che l’esercizio di un diritto di compera e di ricupera non esonera dall’obbligo di autorizzazione soltanto nel caso in cui ciò sia previsto nella LDFR. Lo stesso effetto deriva da un diritto di compera e di ricupera previsto in un altro atto normativo federale (cfr.
art. 47 cpv. 2 AP-LSTe). Si intende inoltre specificare che un diritto di compera e ricupera previsto a livello cantonale non può avere questo effetto, altrimenti potrebbe eludere tutta la normativa federale sull’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di fondi agricoli.
Il diritto legale di pegno ai sensi dell’articolo 52 capoverso 5 AP-LSTe non ha alcuna ripercussione sul limite dell’aggravio di cui all’articolo 73 LDFR. L’elenco delle eccezioni dell’articolo 75 capoverso 1 LDFR dovrà pertanto essere opportunamente integrato.
3. Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio
In virtù del principio centrale della ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili, sancito nella Costituzione e nel diritto federale, il rilascio delle autorizzazioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili rientra tra i compiti della Confederazione. L’integrazione di questo compito tra quelli previsti nell’articolo 2 capoverso 1 lettera b assicura una valutazione univoca degli interessi della protezione del paesaggio relativamente a edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Si intende così rispondere anche alle osservazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale