Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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un deterioramento che non un miglioramento della situazione finanziaria della CP FFS. Sono pertanto indispensabili ulteriori misure di risanamento.
Nella sua veste di autorità di sorveglianza l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha confermato nel suo parere del 16 aprile 2008 le constatazioni degli esperti e ha sollecitato l’attuazione immediata dell’indispensabile risanamento. L’UFAS ha pertanto invitato il consiglio di fondazione a informare entro quattro mesi l’autorità di sorveglianza in merito alle misure adottate.
Situazione giuridica
Nell’ottica del Consiglio federale la situazione giuridica si presenta come segue: il legislatore ha stabilito nella legge sulle FFS l’obbligo della Confederazione di assumere il disavanzo accumulato sino a fine 1997 (art. 16 cpv. 4 LFFS). Si tratta nella fattispecie di eliminare retroattivamente un onere del passato. L’obbligo di finanziare la riserva di fluttuazione di corso non sussisteva né secondo la LPP, né conformemente alla LFFS. La Confederazione ha indubbiamente ottemperato all’obbligo di rifinanziamento del disavanzo tecnico accumulato a fine 1997; l’ultima rata è stata pagata nel 2001. In questo senso essa ha interamente adempito i suoi impegni legali. L’adempimento dell’obbligo di finanziamento del disavanzo tecnico ha reso priva di scopo la garanzia di prestazioni della Confederazione recata dall’articolo 16 capoverso 3 LFFS. Tale garanzia era unicamente valida per il periodo transitorio (di 6 anni dall’entrata in vigore della legge) fino al finanziamento integrale del disavanzo tecnico della CP FFS.
Le perizie giuridiche commissionate dalla CP FFS ricoprono o si discostano in parte dalla valutazione del Consiglio federale. Alcuni periti non sono in grado di capire per quale motivo la CP FFS – diversamente da PUBLICA – non ha ottenuto una riserva di fluttuazione di corso. Ciononostante questi periti non vi intravedono un obbligo di apporto complementare da parte della Confederazione e sostengono il parere che un aiuto della Confederazione esigerebbe una nuova base legale.
Altri esperti fanno valere un obbligo legale della Confederazione. Al momento della sua autonomizzazione la CP FFS avrebbe anzitutto subito una disparità di trattamento rispetto alla CPC che nulla giustificava materialmente in considerazione dell’assoluta identicità dello statuto precedente, nel senso che la Confederazione avrebbe istituito per la cassa e i suoi assicurati una base di partenza peggiore rispetto a quella della CPC e dei suoi assicurati. Secondariamente la LFFS comporterebbe una lacuna legale, perché il problema della riserva di fluttuazione non vi è stato risolto. Dal profilo della parità di trattamento e dell’eliminazione della lacuna la Confederazione dovrebbe pertanto accordare anche alla CP FFS una garanzia per la riserva di fluttuazione mancante, pari al dieci per cento del capitale di copertura nel bilancio di apertura, fermo restando che a mente della situazione attuale della cassa dovrebbe essere versato immediatamente l’importo massimo garantito.
Fondandosi su questo parere, il 16 maggio 2008 le FFS e la CP FFS hanno presentato al Consiglio federale una richiesta di finanziamento integrale del disavanzo tecnico della cassa pensioni. Nella loro richiesta criticano l’insufficienza del finanziamento tecnico dei vecchi oneri (modifica delle basi attuariali, donne affiliate con garanzia dei diritti, pensionamenti anticipati, invalidità per incapacità al guadagno e invalidità professionale nonché compensazione del rincaro), nonché l’assenza di riserva di fluttuazione al momento dell’autonomizzazione della cassa pensioni. La richiesta è fondata sull’articolo 16 LFFS, come pure sulla disparità di trattamento e la