Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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soppressione della lacuna menzionate qui sopra. Il credito ammonta a 3276,8 milioni per le FFS e a 2715,5 milioni per la CP FFS, fermo restando che nell’ottica delle richiedenti questi crediti non vanno intesi cumulativamente; la differenza tra gli importi risulta verosimilmente dal fatto che le FFS affermano di avere fornito, come direttamente tenute a tale obbligo, determinate prestazioni dell’ordine di 661,3 milioni (compensazione del rincaro, prestazioni di invalidità a contare dal 2003). Nel contesto della loro richiesta i responsabili delle FFS e della CP FFS hanno garantito inequivocabilmente di perseguire, unitamente alla Confederazione, una soluzione politica del problema della cassa pensioni. La richiesta sarebbe nondimeno imperativamente necessaria per motivi legali formali vista la scadenza dei termini di prescrizione per tutelare i diritti, nonché per considerazioni di responsabilità del consiglio di amministrazione e soprattutto del consiglio di fondazione
A questi argomenti va obiettato quanto segue:
a) in merito al principio dell’uguaglianza giuridica: nel caso della riserva di fluttuazione di corso si tratta in definitiva di una prestazione finanziata a titolo supplementare dal datore di lavoro, rispettivamente di un particolare tipo di contributo di risanamento del datore di lavoro. Per quanto riguarda le misure di consolidamento o di risanamento dell’eventuale copertura insufficiente di una cassa pensioni è assolutamente normale e legittimo prevedere soluzioni differenti per le diverse istituzioni di previdenza. Anche per quanto riguarda la garanzia della riserva di fluttuazione di corso di PUBLICA la Confederazione non sarebbe tenuta a eliminare immediatamente ogni copertura insufficiente. I materiali utilizzati per la formulazione dell’articolo 25 della legge sulla CPC evidenziano che il versamento di una garanzia da parte della Confederazione potrebbe unicamente essere determinato da un calo del grado di copertura al di sotto del 90 per cento, condizionato dagli investimenti. Nel frattempo il Parlamento ha stralciato la garanzia della riserva di fluttuazione di corso dalla legge su PUBLICA sebbene gli accantonamenti e le riserve necessari – e in particolare anche la riserva di fluttuazione di corso
– non fossero ancora interamente costituiti. Va infine aggiunto che altre imprese della Confederazione rese autonome (ad es. la Posta) e organizzazioni affiliate, rispettivamente le loro casse pensioni, non hanno ottenuto nessuna garanzia della riserva di fluttuazione di corso;
b) in merito alla lacuna della legge: non si è in presenza di una lacuna che deve essere colmata da chi applica la legge, soprattutto se il legislatore ha chiaramente circoscritto e quindi anche chiaramente delimitato l’obbligo della Confederazione di finanziare il disavanzo tecnico e se – diversamente da quanto è avvenuto successivamente nel quadro della legge sulla CPC – non ha accolto nella legge alcuna (garanzia della) riserva di fluttuazione di corso.
In considerazione delle diverse interpretazioni giuridiche solo un giudice può in definitiva decidere esaurientemente in merito all’obbligo legale di prestazione. Il Consiglio federale dà comunque la preferenza a un dibattito politico e alla ricerca di una soluzione piuttosto che a un’eventuale controversia giuridica. Anche le FFS e rispettivamente la CP FFS sostengono con vigore una soluzione politica. Per questo motivo il Consiglio federale pone in discussione, nel quadro della presente consultazione, quattro possibili varianti la cui attuazione – perlomeno nel caso di una partecipazione diretta della Confederazione (varianti 1–3) – esigerebbe l’istituzione di una corrispondente base legale. Per via di conseguenza anche le richieste presentate a