Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

metà maggio dalle FFS e dalla CP FFS non devono per il momento essere valutate dal profilo materiale. Il DATEC, cui compete il trattamento delle richieste, dovrebbe piuttosto disporre la sospensione della relativa procedura.

Quattro varianti di soluzione

Il Consiglio federale pone in discussione quattro varianti di soluzione per il risanamento dell’effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità della CP FFS. Tre soluzioni prevedono una ricapitalizzazione di diversa entità delle FFS da parte della Confederazione e sono denominate «Concetto di risanamento delle FFS», «Concetto di risanamento ridotto delle FFS» e «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all’atto della fondazione». La quarta variante presenta le ripercussioni di un risanamento senza la partecipazione della Confederazione.

Nel caso delle prime tre varianti con partecipazione della Confederazione, la prestazione della Confederazione è effettuata sotto forma di versamento unico a un determinato momento. Di conseguenza alla data di riferimento della prestazione della Confederazione può essere raggiunto un grado di copertura più preciso. Diversamente dalle prime tre varianti, le prestazioni di risanamento della variante 4 sono ripartite su più anni (contributi del datore di lavoro, risp. dei lavoratori, rimunerazione ridotta dell’avere di vecchiaia). Sulle probabilità di determinate evoluzioni è quindi soltanto possibile formulare ipotesi.

Gli importi delle prestazioni della Confederazione indicati nel caso delle varianti 1 («Concetto di risanamento delle FFS») e 2 («Concetto di risanamento ridotto delle FFS») si riferiscono ai dati in cifre a fine 2007. Essi vanno pertanto intesi come importi meramente indicativi.

Il carattere indicativo è illustrato come segue: affinché il contributo della Confederazione corrisponda effettivamente alla copertura insufficiente dell’effettivo di beneficiari di rendite di vecchiaia ed eventualmente di quello di beneficiari di rendite di invalidità, l’importo non ne può essere fissato nella base legale da istituire. Come nel caso del finanziamento del disavanzo tecnico all’atto della fondazione (cfr. n. 1.2) l’importo definitivo verrebbe stabilito al momento dell’entrata in vigore del disegno di risanamento della CP FFS15. Si può così evitare che la Confederazione paghi troppo o troppo poco. Attualmente non si sa ancora quale sarà il disavanzo dell’effettivo di beneficiari di rendite di vecchia ed eventualmente dell’effettivo di beneficiari di rendite di invalidità. Dato però che gli effettivi beneficiari di rendite di vecchiaia e di rendite di invalidità sono attualmente in situazione di copertura insufficiente, si può comunque supporre che con il passare del tempo aumenterà l’importo del versamento che dovrà effettuare la Confederazione16.

15 Questo modo di procedere corrisponde anche a quello di PUBLICA: conformemente all’art. 23 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA, la Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l’importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante dalla riduzione dal 4 al 3,5 % del tasso tecnico d’interesse applicabile all’effettivo di beneficiari di rendite definito il giorno dell’entrata in vigore del presente articolo (1.7.2008).

16 Nell’ipotesi di un grado di copertura del 100 % (dopo il passaggio al primato dei contributi e la riduzione del tasso tecnico d’interesse) è necessario un rendimento del 4 % affinché il grado di copertura dell’effettivo di beneficiari sia mantenuto. Dato però che il grado di copertura dell’effettivo di beneficiari di rendite ammonta al solo 78,8 % (stato a fine 2007) è necessario un rendimento del 5 % per mantenere il grado di copertura. Il rendimento degli investimenti prospettato a mente della strategia di investimento della CP FFS è del 4,5 %. Ciò significa che anche raggiungendo il rendimento ai sensi della strategia ci