Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto

Consiglio federale annuncerebbe un fabbisogno finanziario supplementare al Parlamento. In questo senso la spesa non sarebbe sottoposta alle prescrizioni del freno all’indebitamento. Va osservato comunque che un’eventuale prestazione della Confederazione a favore delle FFS determinerebbe un aumento corrispondente del debito della Confederazione e maggiori costi di interesse.

Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all’introduzione di una norma di complemento al freno all’indebitamento. Secondo tale norma le uscite nel contesto di un’eventuale ricapitalizzazione delle FFS dovrebbero essere compensate a tempo debito da entrate straordinarie o da eccedenze del bilancio ordinario.

Nessuna delle varianti di risanamento della CP FFS poste in consultazione ha ripercussioni sugli effettivi di personale della Confederazione.

4.2 Freno alle spese

Le varianti di aiuto della Confederazione proposte a favore della CP FFS sottostanno al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. Conformemente a questa norma costituzionale le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Sia la ricapitalizzazione prevista dalle varianti 1–3, sia la norma potestativa della variante 1 superano il valore soglia determinante.

4.3 Ripercussioni per i Cantoni

Il presente progetto non ha ripercussioni finanziarie dirette per i Cantoni e i Comuni. Non si prevedono neppure ripercussioni dirette per le altre istituzioni di previdenza della Svizzera. La legge sulle FFS è una legge speciale che disciplina in maniera esclusiva le questioni riguardanti la CP FFS. Non se ne possono dedurre diritti o obblighi per altre istituzioni di previdenza di diritto pubblico. Non è però escluso che in caso di prestazione della Confederazione aumenti la pressione politica in vista del risanamento di casse pensioni nelle quali i Cantoni sono finanziariamente coinvolti. In quanto comproprietari delle imprese di trasporto concessionarie (ITC) che vi sono affiliate, i Cantoni sono particolarmente toccati nel caso della cassa pensioni ASCOOP – in grave situazione di copertura insufficiente dal 2002.

Con decisione del 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha proposto l’approvazione di entrambi i postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363). Questi due postulati di medesimo tenore invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure, paragonabili a quelle applicate alle FFS, la Confederazione potrebbe sostenere il risanamento in corso della Cassa pensioni ASCOOP per garantire una leale concorrenza tra le FFS e le ITC.

Il rapporto concernente l’adempimento di entrambi i postulati Fluri e Lauri è allegato alla procedura di consultazione sul risanamento della CP FFS.