Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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federazione non avrebbe versato alla cassa dei pensionati risorse maggiori di quelle effettivamente necessarie.
3.2 Procedura di copertura parziale
Quale ulteriore possibilità di soluzione il Consiglio federale ha esaminato il ritorno alla procedura di copertura parziale, che prevede un grado mirato minimo di copertura dell’80 per cento, nonché una garanzia dello Stato e una rimunerazione del disavanzo (del 20 % al massimo) da parte della Confederazione.
Nel caso della procedura di copertura parziale la cassa pensioni non è risanata in senso proprio, perché la copertura integrale degli impegni non viene raggiunta e rimane necessaria una garanzia a tempo indeterminato della Confederazione. Gli ulteriori motivi che si oppongono alla procedura di copertura parziale sono:
– la rimunerazione corrente della lacuna di copertura con il tasso tecnico d’interesse del 3,5 per cento provoca costi superiori agli interessi che la Confederazione dovrebbe attualmente versare sul mercato dei capitali per procacciarsi ulteriori risorse. Per i capitali con una durata di 10 anni l’interesse ammonta attualmente ad appena il tre per cento. Si dovrebbe inoltre esaminare se oltre all’interesse tecnico andrebbe finanziato un supplemento di longevità dello 0,5 per cento, circostanza che aumenterebbe al quattro per cento i costi di interesse. Dal profilo dei costi di interesse un apporto unico sarebbe preferibile per la Confederazione;
– la procedura di copertura parziale va mantenuta soltanto se è garantita la perennità, cioè se le partenze di assicurati che versano i contributi sono più o meno compensate in futuro da nuovi arrivi. Questa esigenza non è adempita nel caso della CP FFS perché nel corso degli ultimi anni le FFS hanno ridotto durevolmente gli effettivi di personale;
– si oppone parimenti al ritorno alla procedura di copertura parziale il fatto che in un disegno di legge (modica della LPP) il Consiglio federale prevede che anche il disavanzo delle casse pensioni di diritto pubblico dovrebbe in linea di massima essere finanziato integralmente come quello delle casse di diritto privato23. In questo senso si tiene conto di quanto richiesto dall’iniziativa parlamentare Beck (03.432), che esige il finanziamento integrale del disavanzo delle istituzioni di previdenza di diritto pubblico su un arco di tempo compreso tra dieci e 20 anni.
3.3 Partecipazione dei beneficiari di rendite delle FFS alle misure di risanamento
Principio
Conformemente all’articolo 65d capoversi 2 e 3 LPP i beneficiari di rendite possono essere sollecitati, a condizioni estremamente restrittive, al risanamento di una coper-
23 Secondo la decisione del Consiglio federale al termine della procedura di consultazione il sistema attuale di capitalizzazione parziale dovrebbe essere autorizzato durante un periodo transitorio di 40 anni. Il messaggio corrispondente sarà adottato entro la fine dell’anno.