Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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tura insufficiente. Si presuppone l’esistenza di una copertura insufficiente e l’insuccesso di altre misure. Anzitutto va ribadito che rimane garantita l’entità della rendita alla nascita del relativo diritto. Sono poi assolutamente protetti gli adeguamenti alle rendite di invalidità. Fruiscono invece di una protezione condizionata gli aumenti di rendite erogati nel corso degli ultimi dieci anni, previsti dal regolamento e concessi in maniera duratura. I contributi di risanamento possono essere computati temporaneamente con questa parte della rendita soltanto se il regolamento che prevede l’aumento della rendita contempla una clausola di modifica e di risanamento al momento dell’erogazione della rendita. In mancanza di una simile clausola questa parte della rendita è intangibile. Non sono quindi protetti gli aumenti duraturi delle rendite effettuati esclusivamente su base volontaria e che non sono prescritti né per legge, né dal regolamento.
Nel caso della CP FFS la base regolamentare della partecipazione dei beneficiari di rendite alle misure di risanamento è stata istituita con la modifica del regolamento a contare dal 10 aprile 2003. Da allora è stato effettato un solo aumento dello 0,4 per cento delle rendite con effetto al 1° gennaio 2004, questo unicamente a favore dei beneficiari di rendite pensionati prima del 1° gennaio 2001. L’aumento è stato consentito per motivi di parità di trattamento dei pensionati delle ex aziende della Confederazione con i pensionati della Confederazione, parità di trattamento soppressa soltanto nel quadro della revisione urgente della legge sulla CPC con effetto a contare dal 1° gennaio 2005. Da allora non sono stati effettuati altri aumenti di rendite. Nel caso della CP FFS non sono quindi possibili riduzioni delle rendite per risanare la cassa pensioni.
Parere dell’Ufficio federale di giustizia
Come esposto qui sopra, l’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP in combinato disposto con le disposizioni di diritto previdenziale delle casse pensioni della Confederazione, della Posta e delle FFS non offre spazio per coinvolgere i beneficiari di rendite nel risanamento di una copertura insufficiente. Nel quadro dei dibattiti sulla legge su PUBLICA l’Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato invitato a esaminare se per le casse pensioni delle FFS e della Posta e per PUBLICA potesse entrare in linea di conto una regolamentazione di diritto speciale che andasse oltre a quella della LPP. L’UFG è giunto alla conclusione che una simile legislazione speciale sarebbe contraria al principio dell’uguaglianza giuridica e quindi alla Costituzione24.
Dalla Costituzione federale non si può evincere alcuna garanzia assoluta dell’immutabilità delle rendite una volta che sono state attribuite. In questo senso le rendite correnti di PUBLICA e delle casse pensioni della Posta e delle FFS non costituiscono diritti acquisiti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Anche la disposizione sulla previdenza professionale posta in consultazione (art. 130 Cost.) non contiene alcuna garanzia assoluta dell’immutabilità delle rendite correnti.
La Costituzione federale stabilisce nondimeno determinati limiti a una legislazione che ha per oggetto riduzioni di rendite o contributi di risanamento dei beneficiari di rendite. In questo senso l’articolo 130 capoverso 2 lettera a Cost. esige che la previdenza professionale renda possibile, unitamente all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la continuazione in misura adeguata del tenore di
24 Cfr. parere dell’Ufficio federale di giustizia del 23 dicembre 2005 sulla questione della legittimità costituzionale delle riduzioni di rendite presso PUBLICA e le casse pensioni della Posta e delle FFS.