Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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percentuali al di sotto del valore mediano e occupano i ranghi 9–11 su una graduatoria di 15.
– Nel caso della CP FFS la quota del datore di lavoro al finanziamento delle prestazioni illustrate è del 50 per cento circa, mentre quella delle imprese paragonate è maggiore. Anche PUBLICA è finanziata pariteticamente. Entrambe le casse occupano gli ultimi ranghi.
I risultati dettagliati figurano nell’allegato 3.
Conclusione per quanto riguarda tutti gli scenari
– Se gli averi di vecchiaia sono rimunerati con il 2,75 per cento, i redditi sostitutivi dei quadri e dei collaboratori della FFS si situano sul valore mediano o leggermente al di sotto.
– In caso di rimunerazione con il tasso d’interesse zero i quadri delle FFS realizzano un reddito sostitutivo nettamente inferiore al valore mediano e i collaboratori un reddito sostitutivo leggermente al di sotto del valore mediano.
– La quota del datore di lavoro al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia illustrate è del 50 per cento circa nel caso dei quadri e dei collaboratori ed è quindi inferiore alla media.
– In complesso la CP FFS si situa nel settore di coda per quanto concerne il confronto tra casse pensioni. A seconda dello scenario il suo rango su una graduatoria di 15 è compreso tra 9 e 11 in caso di rimunerazione dell’avere di vecchiaia con il 2,75 per cento e tra dieci e 12 in caso di rimunerazione con il tasso d’interesse zero.
3 Altre possibili soluzioni esaminate
3.1 Cassa dei pensionati
In maniera analoga alla cassa dei pensionati che aveva proposto per PUBLICA, il Consiglio federale ha per lungo tempo prospettato il trasferimento di determinati effettivi di beneficiari di rendite in un’opera previdenziale autonoma. Dopo il fallimento della creazione di una cassa dei pensionati nell’ambito di PUBLICA questa variante non è più entrata in linea di conto per la CP FFS.
Questa regolamentazione era incentrata su una garanzia della Confederazione per le prestazioni di rendita. I beneficiari di rendite di invalidità e gli assicurati attivi sarebbero rimasti nelle casse originarie. Fatti salvi determinati diritti di cogestione della Confederazione, la CP FFS avrebbe gestito autonomamente la propria cassa dei pensionati e il suo patrimonio.
La Confederazione dal canto suo avrebbe adempito la sua garanzia di prestazioni effettuando versamenti nel corso dell’anno successivo in caso di copertura insufficiente della cassa dei pensionati. La Confederazione non avrebbe effettuato i pagamenti alla cassa dei pensionati, ma versato le rimesse a un fondo speciale giuridicamente autonomo ai sensi dell’articolo 52 della legge sulle finanze della Confederazione («Fondo di garanzia»). In questo modo la Confederazione avrebbe potuto ricorrere alle prestazioni fornite quando la cassa avrebbe disposto di eccedenze superiori al suo fabbisogno di riserve e di accantonamenti. Si sarebbe così garantito che la Con-