Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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vita abituale. D’altra parte i contributi di risanamento dei beneficiari di rendite devono essere integrati nel finanziamento paritetico (art. 113 cpv. 3 Cost.). Il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) esige che i contributi di risanamento e le riduzioni delle rendite siano situati nel contesto di un concetto globale equilibrato. Nello stesso tempo i contributi di risanamento e le riduzioni delle rendite possono essere effettuati soltanto e nella misura in cui altri provvedimenti non consentano di raggiungere l’obiettivo e ciò sia necessario all’eliminazione della copertura insufficiente. I contributi di risanamento – ma anche le riduzione delle rendite – devono essere limitati nel tempo. Un’adeguata normativa transitoria deve ammortizzare le riduzioni importanti.
Il principio dell’uguaglianza giuridica infine (art. 8 cpv. 1 Cost.) esige che a uguali condizioni una soluzione corrispondente si applichi a tutte le istituzioni di previdenza soggette alla LPP. Non si intravedono motivi materiali che giustificherebbero una disparità di trattamento. Dal profilo dell’uguaglianza giuridica una simile disposizione legale non potrebbe essere limitata alle tre casse pensioni PUBLICA, Posta e FFS. Anzi la possibilità di coinvolgere i beneficiari di rendite in misure di risanamento che vanno al di là di quanto previsto dall’articolo 65d LPP deve essere aperta anche alle altre istituzioni di previdenza.
In considerazione del fatto che l’articolo 65d è stato approvato soltanto di recente dal Parlamento e che il principio dell’uguaglianza giuridica vieta per le casse pensioni della Posta, delle FFS e PUBLICA una legislazione speciale che vada oltre le prescrizioni di questa norma legale, il Consiglio federale non ha perseguito ulteriormente questo approccio.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale per la Confederazione
Per il risanamento della CP FFS sono poste in discussione quattro diverse varianti. Nel caso di tre di queste varianti la Confederazione provvede a una ricapitalizzazione delle FFS. Le varianti proposte differiscono dal profilo della somma che deve essere versata dalla Confederazione. Sulla base dei dati in cifre a fine 2007, tale importo è compreso tra circa 1,9 e un massimo di 3,2 miliardi nel caso della variante 1, ammonta a circa 1,7 miliardi nel caso della variante 2 e a 0,7 miliardi per quanto riguarda la variante 3. È inoltre proposta una quarta variante senza partecipazione della Confederazione; tale variante ha tuttalpiù ripercussioni finanziarie indirette. Se ad esempio la CP FFS decidesse di riscuotere contributi di risanamento, tale modo di procedere graverebbe il risultato annuale delle FFS. Per la Confederazione come datore di sussidi ne potrebbe risultare l’obbligo di effettuare versamenti più elevati alle FFS.
Il piano finanziario di legislatura non prevede alcuna risorsa per il risanamento della CP FFS. Un eventuale contributo della Confederazione al risanamento della CP FFS assumerebbe la forma di un apporto unico. La copertura insufficiente della cassa – dovuta prevalentemente all’evoluzione del mercato –, la riduzione indispensabile del tasso tecnico d’interesse e gli effettivi elevati di beneficiari di rendite di vecchiaia costituiscono un evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione. Conformemente all’articolo 15 della legge sulle finanze della Confederazione il