Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo
Affinché possa prodursi l’effetto non quantificato di innovazione occorre parimenti provvedere a un’attuazione rigorosa dell’uniformazione parziale. Devono inoltre essere di massima ammesse varianti o perlomeno esse non devono essere escluse per soli motivi materiali.
Per ridurre i costi di transazione dei committenti di 350 mio. CHF (b), occorre nuovamente provvedere a un’attuazione rigorosa dell’uniformazione parziale e osservare regole semplici. L’esecuzione dovrebbe essere organizzata a livello centrale, coinvolgendo tutti gli enti territoriali e le istituzioni di diritto pubblico. Sarebbe necessario un migliore raggruppamento a livello amministrativo interno dei volumi delle commesse e per via di conseguenza un disbrigo elettronico degli acquisti pubblici.
Se si intende infine realizzare l’effetto sui prezzi per quanto concerne gli acquisti al di sotto dei valori soglia (420 mio. CHF), si deve fare integralmente capo a cataloghi elettronici e a raggruppamenti dei volumi delle commesse. Le condizioni menzionate sotto (a) devono parimenti essere adempite.
Va notato peraltro che un’uniformazione parziale della legislazione in materia di acquisti rafforza la concorrenza e quindi anche la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale. Il «protezionismo» è invece fonte di assenza di innovazione e di prezzi elevati. Il «protezionismo» in ambito di legislazione sugli acquisti sfocia su un orizzonte limitato anche dal profilo del promovimento economico locale.
9.1.2 Ripercussioni sul personale: nessuna
Non è possibile fornire indicazioni precise sulle ripercussioni a livello di personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Esse dovrebbero comunque situarsi entro limiti stretti perché ogni livello continua ad eseguire autonomamente la legge. Grazie ai nuovi strumenti, come le aste e i bandi finali di concorso, le risorse di personale possono se del caso addirittura essere ridotte in maniera durevole presso i committenti. Laddove devono essere istituti sistemi di controllo le ripercussioni a livello di personale e finanziarie dipendono dai singoli meccanismi di controllo. Per la conduzione del segretariato della Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera la SECO abbisogna di personale supplementare, ossia di un posto di specialista al 100 per cento e di un posto amministrativo al 40 per cento (cfr. art. 85 cpv. 6 AP LAPub).
9.2 Ripercussioni sull’economia
La revisione della legislazione in materia di acquisti ha una grande importanza economica. Pertanto tale revisione fa parte del pacchetto che il Consiglio federale ha adottato per promuovere la crescita dell’economia svizzera. La revisione può fornire un contributo notevole all’incremento della crescita economica in Svizzera.
La legislazione sui pubblici acquisti disciplina un importante segmento dell’economia svizzera. La somma totale delle risorse utilizzate dai Comuni, dai Cantoni e della Confederazione per l’acquisto di costruzioni, di beni e di prestazioni di servizi ammonta a circa 34 miliardi di franchi all’anno. Essa corrisponde all’incirca al 25 per cento delle spese complessive dello Stato e all’8 per cento del prodotto interno lordo (2004).
La struttura della legislazione in materia di acquisti costituisce pertanto un importante fattore per la piazza economica Svizzera: