Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento

Questa disposizione stabilisce il valore di riferimento. I numeri 1.3.1 e 1.5.1 contengono spiegazioni dettagliate in merito.

Il capoverso 1 specifica le transazioni che possono essere allibrate in un conto di distinto dal consuntivo. Le entrate straordinarie sono accreditate al conto di ammortamento, mentre le uscite straordinarie vi sono addebitate.

Il capoverso 2 elenca le eccezioni al capoverso 1. Le entrate straordinarie a destinazione vincolata e le uscite straordinarie che sono loro abbinate non sono accreditate al conto di ammortamento.

Sebbene non siano menzionate come eccezioni nel testo di legge, non sono accreditate al conto di ammortamento neppure entrate straordinarie elevate, quali i ricavi provenienti dalla privatizzazione di imprese della Confederazione. In simili casi, il Consiglio federale provvede affinché l'accredito delle entrate straordinarie al conto di ammortamento sia impedito dalle pertinenti leggi speciali.

Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento

Il capoverso 1 stabilisce che il disavanzo del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente deve essere compensato sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo delle uscite totali ai sensi del freno all'indebitamento. I sei anni successivi si riferiscono ai sei esercizi contabili che seguono l'anno in corso. Ad esempio, se nella primavera del 2011 si constata un disavanzo del conto di ammortamento nell'esercizio annuale 2010, l'eliminazione di tale disavanzo deve essere effettuata tra il 2012 e il 2017. I numeri 1.5.1 e 1.5.3 contengono spiegazioni dettagliate in merito.

Il capoverso 2 si riferisce all'ipotesi di un nuovo addebito del conto di ammortamento. Il termine di sei anni decorre nuovamente se il disavanzo del conto di ammortamento supera dello 0,5 per cento il tetto di spese ai sensi del freno all'indebitamento. Questa disposizione garantisce che la strategia di risanamento sia adeguata ai nuovi obiettivi di riduzione in caso di notevole aumento del deficit del bilancio straordinario e attuata in maniera compatibile con la congiuntura. In questo contesto il limite minimo impedisce che la compensazione del bilancio straordinario venga differita nel caso di lievi peggioramenti. Le spiegazioni in merito figurano al numero 1.5.3.

Il capoverso 3 garantisce il privilegio costituzionale a favore delle uscite straordinarie. L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito finché il conto di compensazione presenta un disavanzo. I numeri 1.3.2 e 1.5.2 contengono spiegazioni sulla conformità alla Costituzione.

Il capoverso 4 stabilisce che l'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo. Questa disposizione garantisce che le eventuali misure di risanamento possano essere attuate compatibilmente con il bilancio e la congiuntura. La necessità e l'importanza di una fissazione flessibile degli importi di ammortamento sono illustrate ai numeri 1.3.4 e 1.5.4.

Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili

Questo articolo schiude la possibilità di una politica finanziaria previdente. Secondo il capoverso 1 al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento l'Assemblea federale può decidere di ridurre l'importo massimo delle uscite totali