Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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del tetto di spese per avvantaggiare se del caso gli investimenti a scapito delle uscite di consumo. I principali programmi di investimento della Confederazione – come il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico di agglomerato – sono comunque scorporati in Fondi separati della Confederazione. Le relative uscite sono soltanto indirettamente sottoposte alle limitazioni del freno all'indebitamento e della norma complementare proposta.

Le generazioni future approfittano più di tutti della norma complementare. Prive di voce politica, esse corrono il pericolo di un trasferimento degli oneri attuali per il tramite del debito. Unitamente al freno all'indebitamento, la norma complementare contribuisce a un'evoluzione responsabile del debito.

3.4 Altre ripercussioni

La norma complementare limita consapevolmente il margine di manovra politicofinanziario di Consiglio federale e Parlamento. Unitamente al freno all'indebitamento essa traccia l'ambito di politica finanziaria che deve essere rispettato. Nell'ipotesi di un deficit del bilancio straordinario viene ridotto il tetto di spese del bilancio ordinario. All'interno dell'ambito della politica finanziaria bisognerebbe viepiù fissare priorità politiche. La sovranità finanziaria dell'Assemblea federale sancita dall'articolo 167 della Costituzione non ne è intaccata.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto è annunciato nel messaggio concernente il programma di legislatura 2007–2011. Esso costituisce una misura di conservazione della capacità di intervento della Svizzera nel quadro delle linee direttive sul rafforzamento della piazza economica Svizzera.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente progetto poggia sugli articoli 126 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). L'articolo 126 disciplina a livello costituzionale il freno all'indebitamento e ha in parte un carattere istitutivo di competenze. L'articolo 126 capoverso 3 Cost. autorizza un aumento dell'importo massimo delle uscite ai sensi del capoverso 2 nel caso di un fabbisogno finanziario eccezionale. Questa disposizione esige pertanto un trattamento differenziato delle uscite ordinarie e delle uscite straordinarie. Il progetto di revisione si attiene di massima a questa differenziazione ed è pertanto conforme alla Costituzione26. Solitamente l'articolo 173 capoverso 2 Cost. è menzionato come base legale di leggi federali allorquando si disciplinano l'organizzazione di istituzioni dello Stato o la procedura (competenza inerente della Confederazione). Entrambe le disposizioni costituzionali figurano nel preambolo dell'attuale LFC.

26 Cfr. il n. 1.5.2.