Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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ai sensi del freno all'indebitamento. In altre parole, in caso di disavanzi previsti del conto di ammortamento, si possono, ma non si devono, effettuare risparmi preventivabili. Conformemente al capoverso 2, questo modo di procedere è ammesso soltanto se il conto di compensazione è almeno in pareggio. Questa disposizione è paragonabile all'articolo 17b capoverso 3. Essa esige che il bilancio ordinario sia in pareggio prima di iniziare a compensare i deficit previsti del bilancio straordinario.
Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento
Anche questa disposizione discende dall’anteriorità attribuita al bilancio ordinario. Le riduzioni delle uscite totali massime ammesse nel quadro del preventivo possono essere accreditate al conto di ammortamento soltanto se in tal modo non risulta un addebito del conto di compensazione. A livello di consuntivo gli importi di ammortamento preventivati sono accreditati soltanto se sono coperti da eccedenze strutturali del bilancio ordinario. Questa circostanza è definita «posteriorità II» al numero 1.5.2.
Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva
Con l'ampliamento della frase introduttiva dell'articolo 18 capoverso 1 si stabilisce unicamente che le riduzioni destinate a compensare i disavanzi del conto di ammortamento devono essere attuate in maniera analoga alle riduzioni volte a compensare il disavanzo del conto di compensazione.
Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del …
Il capoverso 1 si riferisce a uno stato di fatto anteriore all'entrata in vigore della norma complementare. Con l'entrata in vigore della norma complementare il credito del conto di compensazione è ridotto di circa 1,1 miliardi di franchi in termini attuali. Il Consiglio federale ha finora operato una compensazione volontaria dei disavanzi del bilancio straordinario per il tramite delle eccedenze strutturali del bilancio ordinario. Nel quadro del sistema attuale, le eccedenze strutturali sono state accreditate al conto di compensazione. Esse devono essere stralciate affinché non vengano utilizzate per compensare gli addebiti al conto di compensazione e non provochino quindi un aumento del debito.
Il capoverso 2 stabilisce l'inizio della tenuta del conto di ammortamento. Le entrate e le uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della norma complementare sono allibrate sul conto di ammortamento. Se la norma complementare è posta in vigore nel corso dell'anno, sul conto di ammortamento sono allibrate le transazioni straordinarie dall'inizio di quell'anno.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente progetto ha volutamente ripercussioni dirette sull'evoluzione del bilancio della Confederazione. La norma complementare prescrive che le uscite straordinarie escluse dal freno all'indebitamento devono essere controfinanziate entro un termine adeguato. Essa garantisce pertanto che le uscite straordinarie siano oggetto di una ponderazione dei costi e dei vantaggi. Grazie alla norma complementare le uscite