Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

«riforme fondamentali» (ad es. la riforma fiscale). Diversamente da quanto avviene nell'ambito del freno all'indebitamento, si addebita il conto di compensazione, ragione per la quale i disavanzi che ne risultano devono essere successivamente controfinanziati con eccedenze strutturali. Come nel caso del freno all'indebitamento, il disavanzo del conto di compensazione deve essere eliminato nel corso degli anni successivi. Se il disavanzo supera un limite superiore prestabilito, subentra a titolo di sanzione una prescrizione di eliminazione più severa. Per quanto concerne il freno all'indebitamento, tale limite superiore è tendenzialmente stabilito a un livello inferiore rispetto al limite di debito22. D'altra parte la minaccia di sanzione è formulata in maniera più severa nel limite di debito: il freno all'indebitamento esige l'eliminazione del disavanzo entro i tre esercizi annuali successivi (art. 17 cpv. 2 LFC), mentre nell'ambito del limite di debito l'eliminazione del disavanzo deve essere operata entro i due esercizi annuali successivi. In caso di superamento ripetuto del valore limite deve essere riscosso imperativamente un supplemento sull'imposta sul reddito per garantire il ripristino del conto di compensazione.

Dalle considerazioni che precedono risulta che una regola fiscale non deve essere formulata in maniera troppo restrittiva (affinché rimanga attuabile) e che non si devono accordare troppe eccezioni (per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi). La norma complementare proposta raggiunge questo equilibrio perché si disciplina il bilancio straordinario non sottoposto al freno all'indebitamento e perché devono essere compensati i deficit in tale ambito. Questo orientamento corrisponde anche alle raccomandazioni del FMI23e dell'OCSE24. Entrambe queste organizzazioni internazionali sostengono un complesso di norme sulle uscite straordinarie per garantire la credibilità del freno all'indebitamento.

2 Commento ai singoli articoli

L'attuazione legale della norma complementare è effettuata mediante una revisione della legge sulle finanze della Confederazione, che contiene disposizioni concrete sulla gestione finanziaria.

Art. 16 cpv. 1

Questa disposizione del freno all'indebitamento concernente il calcolo del conto di compensazione è oggetto di un mero adeguamento. Nel quadro della norma complementare sussiste la possibilità di effettuare riduzioni dell'importo massimo delle uscite totali per controfinanziare il bilancio straordinario. Di conseguenza la rettifica a livello di consuntivo delle uscite massime ammesse dovrebbe includere anche queste riduzioni. Si rinuncia pertanto alla specificazione concreta «ai sensi degli articoli 13 o 15» e per motivi di semplificazione si opta a favore della formulazione «per le uscite totali».

22 Per il limite di debito viene proposto un limite superiore dell’1 % del prodotto interno lordo (media degli ultimi cinque anni). Il freno all’indebitamento definisce tale limite come il 6 % delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente (art. 17 cpv. 2 LFC). Nel 2006, il limite del disavanzo del conto di compensazione è di 3,1 miliardi. Applicando il criterio del limite di debito esso sarebbe di 4,5 miliardi.

23 International Monetary Fund (2007), Switzerland, Staff Report for the 2007 Article IV Consultation.

24 Organization for Economic Development (2007): OECD Economic Surveys: Switzerland.