Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Analogamente a quanto previsto per il controllo degli animali, anche per il controllo delle carni è stato aggiunto il termine “selvaggina d’allevamento”.

Art. 63 cpv. 2 lett. a e b

Nell’attuale versione della regolamentazione degli emolumenti figura ancora il termine “vitello”, che non esiste più nell’altra ordinanza. Per utilizzare i termini in modo coerente, al posto di “bovino” e “vitello” si usano i termini “bovini di almeno sei settimane” e “bovini di età inferiore a sei settimane”.

Art. 63 cpv. 3 bis(nuovo)

L’ordinanza attuale non contiene una regolamentazione specifica in merito agli emolumenti per il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza. Secondo l’articolo 63 capoverso 3 OMCC per la visita in un macello può essere riscossa una tassa di base di 20 franchi al massimo. Per la visita del veterinario ufficiale nell’effettivo di provenienza non è prevista alcuna tassa di base nell’ordinanza attualmente in vigore. Il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza da parte del veterinario ufficiale comporta tuttavia un notevole onere, soprattutto a livello di tempo, pertanto nel nuovo capoverso 3bisdell’articolo 63 viene fissata una tassa di base di al massimo 20.-- fr. anche per il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza. Le tasse per il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza dovrebbero corrispondere il più possibile a quelle per il controllo degli animali nel macello. Risulta quindi opportuno stabilire per ogni animale ispezionato (ad es. suini, volatili, selvaggina d’allevamento, conigli, ratiti) una tassa massima che non superi il contributo minimo di cui al capoverso 2; essa non permette di coprire interamente i costi risultanti, bensì di coprire il terzo dei costi imputato alla legge sulle derrate alimentari. Un determinato numero di controlli degli animali nell’effettivo di provenienza avviene in un Cantone / Comune diverso da quello in cui si effettuano la macellazione e il controllo delle carni. Il flusso di informazioni relativo a quante tasse sono state applicate per il controllo delle carni e degli animali nei singoli casi non è controllabile a livello amministrativo. Anche per questa ragione è opportuno disciplinare separatamente il controllo degli animali nell’effettivo di provenienza.

Modifica del diritto vigente

Ordinanza del 23 novembre 20051 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Art. 1 cpv. 3

Ai sensi dell’articolo 2 OPPrim anche la detenzione di pesci in impianti di allevamento e la detenzione di selvaggina d’allevamento biungulata in recinti rientrano nella produzione primaria. Pertanto la disposizione derogatoria di cui all’articolo 1 capoverso 3 OPPrim può essere abrogata.

Con questa soluzione, nell’ambito della produzione primaria, per tutte le aziende detentrici di animali sono determinanti le stesse disposizioni. L’OMCC si applica a partire dal momento della macellazione.

2. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02)

Articolo 75 cpv. 2 bis

Ora, sulla base dell’articolo 45 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari (ODerr; RS 817.0), gli emolumenti per il controllo ufficiale nelle aziende di sezionamento sono disciplinati a seconda dei tipi di carne; gli importi corrispondo alle tariffe minime dell’UE.

1 SR 916.020