Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/26: Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC). Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Ordinanza del DFEconcernente l'igiene nella macellazione (OIgM). · 5 pagine

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C. Commento alle singole modifiche

1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Art. 3 lett. obis

Il termine “selvaggina d’allevamento biungulata” si riferisce soltanto alla selvaggina appartenente all’ordine degli artiodattili tenuta in recinti, ma questi ultimi ospitano anche altri animali macellabili, che non sono inclusi nel termine in questione. Pertanto è opportuno aggiungere alla lettera ebisil termine “selvaggina d’allevamento” (termine usato anche nell’UE), che comprende ad esempio lama, alpaca e altri mammiferi terrestri tenuti in recinti.

Art. 8 cpv. 5

Le esperienze dell’ultimo decennio hanno dimostrato che la limitazione temporale dell’autorizzazione d’esercizio non risulta utile ai fini dell’eventuale revoca dell’autorizzazione stessa. Inoltre la limitazione temporale della validità dell’autorizzazione per le aziende di macellazione era finora l’unica autorizzazione a tempo determinato del settore alimentare ad avere una base giuridica.

Art. 11 cpv. 3

La possibilità di effettuare all’aperto l’uccisione e il dissanguamento viene estesa di conseguenza alla selvaggina d’allevamento.

Art. 17 cpv. 2 bis

Questa aggiunta non è stata ripresa dal regolamento UE 853/2004 allegato 3 capitolo IV punto 7, ma per l’OMCC, ordinanza del Consiglio federale, essa riveste una certa importanza come base per l’attuazione dell’igiene nella macellazione nell’ordinanza dipartimentale corrispondente (OIgM; RS 817.190.1 allegato 3 “Misure d’igiene nei macelli”). Pertanto è stato necessario inserire tale aggiunta nell’articolo concernente le misure d’igiene.

Art. 27 cpv. 1

L’elenco delle categorie di animali da controllare prima della macellazione può essere semplificato. L’attuale categoria “bovini di età superiore a sei mesi” ha creato equivoci nell’esecuzione, poiché questa distinzione basata sull’età non è più considerata nelle disposizioni relative allo svolgimento del controllo e agli emolumenti. La fusione delle lettere a-d nella nuova lettera a che reca il termine “bestiame da macello”, conformemente all’articolo 3 lettera b OMCC, determina maggiore chiarezza. Di conseguenza è stato necessario inserire in questo articolo, come lettera f, il nuovo termine “selvaggina d’allevamento” di cui all’articolo 3 lettera ebis.

Art. 28 cpv. 1

Lo svolgimento del controllo degli animali nell’effettivo di provenienza deve essere consentito ragionevolmente anche per gli animali diversi dalla selvaggina d’allevamento biungulata; il nuovo termine “selvaggina d’allevamento” è stato quindi inserito anche in questo articolo.

Art. 29 cpv. 1 e 3