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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine
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Legge sulla protezione dei marchi
5. Legge federale del 25 giugno 19549 sui brevetti
Art. 8 cpv. 2
2L’utilizzazione comprende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso, nonché il possesso per gli scopi menzionati.
Art. 86a cpv. 1
1L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad informare il titolare del brevetto qualora si sospetti l’imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l’imminente asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.
Art. 86b cpv. 1
1Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all’azione, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.
Art. 86c cpv. 1
1Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione sul territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso viola un brevetto valido in Svizzera, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.
2. Legge federale del 29 aprile 199810 sull’agricoltura
Art. 16 cpv. 2bis
2bisIl registro può contenere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.
III
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
9 RS 232.14
10 RS 910.1