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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine

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Legge sulla protezione dei marchi

5. Legge federale del 25 giugno 19549 sui brevetti

Art. 8 cpv. 2

2L’utilizzazione comprende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso, nonché il possesso per gli scopi menzionati.

Art. 86a cpv. 1

1L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad informare il titolare del brevetto qualora si sospetti l’imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l’imminente asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 86b cpv. 1

1Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all’azione, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

Art. 86c cpv. 1

1Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione sul territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso viola un brevetto valido in Svizzera, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

2. Legge federale del 29 aprile 199810 sull’agricoltura

Art. 16 cpv. 2bis

2bisIl registro può contenere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

9 RS 232.14

10 RS 910.1