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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine

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Legge sulla protezione dei marchi

II Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Diritto delle obbligazioni5

Art. 955a D. Riserva d’altre disposizioni federali (nuovo)

La registrazione di una ditta nel registro di commercio non esenta l’avente diritto dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in particolare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali.

Art. 956 (titolo marginale) D. Protezione della ditta

2. Legge federale del 9 ottobre 19926 sul diritto d’autore

Art. 75 cpv. 1

1L’Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l’imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l’imminente asportazione da esso di prodotti la cui messa in circolazione viola in Svizzera il diritto d’autore o diritti di protezione affini.

Art. 76 cpv. 1

1Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di prodotti la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali prodotti.

Art. 77 cpv. 1

1Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di un prodotto viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, l’Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti.

5RS 220

6 RS 231.1