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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine
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Art. 21 cpv. 2bis(nuovo)
2bisUn marchio di garanzia registrato conformemente all’articolo 22a capoverso 1 può essere usato da chiunque rispetti l’elenco degli obblighi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, compreso il titolare del marchio o un’azienda che gli è strettamente connessa.
Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione
d’origine controllata o un’indicazione geografica protetta (nuovo)
1In deroga all’articolo 2 lettera a, il gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 16 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura o all’articolo 50a, può ottenere la registrazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo corrispondente. Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 5 della legge sull’agricoltura e l’articolo 50a capoverso 7.
2Il titolare di un marchio di cui al capoverso 1 può vietare a terzi di usare nel commercio una denominazione d’origine o un’indicazione geografica per prodotti identici o paragonabili, se l’uso non è conforme all’elenco degli obblighi.
Art. 22b Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione
vinicola (nuovo)
1In deroga all’articolo 2 lettera a, il Cantone che protegge una denominazione vinicola basata sull’articolo 63 della legge sull’agricoltura può ottenere il marchio di garanzia o il marchio collettivo corrispondente. È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 5 della legge sull’agricoltura.
2Il capoverso 1 si applica anche alle denominazioni vinicole estere conformi all’articolo 63 della legge sull’agricoltura.
2Gli articoli 21 capoverso 2bis, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3bis, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1bise 1tere 35 lettera d si applicano per analogia.
Art. 22c Marchio di garanzia o marchio collettivo per un’indicazione di
provenienza oggetto di un’ordinanza (nuovo)
1In deroga all’articolo 2 lettera a, l’organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un’ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 50 o di una regolamentazione estera equivalente, può ottenere la registrazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo per l’indicazione di provenienza oggetto dell’ordinanza o della regolamentazione estera.
2Gli articoli 21 capoverso 2bis, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3bis, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1bise 1tere 35 lettera d si applicano per analogia.