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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine
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3. Legge federale del 9 ottobre 19927 sulle topografie
Art.5 lett. b
Il produttore ha il diritto esclusivo di:
b. proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o mettere in circolazione in qualsiasi altro modo oppure introdurre sul territorio doganale svizzero o asportare da esso a tal fine la topografia o copie della stessa.
4. Legge federale del 5 ottobre 20018 sul design
Art. 9 cpv. 1 e 1bis
1Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso nonché il possesso per gli scopi menzionati.
1bisIl titolare può vietare l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di merci commerciali, anche nel caso in cui siano effettuate a scopo privato.
Art. 46 cpv. 1
1L’Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare il titolare di un design depositato, qualora si sospetti l’imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l’imminente asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente.
Art. 47 cpv. 1
1Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l’introduzione sul territorio doganale svizzero o l’asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.
Art. 48 cpv. 1
1Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti sul territorio doganale svizzero o asportati da esso, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.