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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 9 pagine

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a. per i prodotti naturali, al luogo d’estrazione o al luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente;

b. per i prodotti naturali trasformati, al luogo della trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali;

c. per i prodotti industriali, al luogo ove si è svolta l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali; almeno una tappa della produzione deve svolgersi in detto luogo.

4Oltre ai criteri di cui ai capoversi 2 e 3, possono essere poste condizioni supplementari, quali il rispetto di principi di produzione o d’elaborazione oppure di esigenze di qualità usuali o prescritte nel luogo di produzione.

5I criteri definiti ai capoversi 2-4, devono essere definiti nel singolo caso secondo l’accezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell’influenza esercitata sulla rinomanza dei prodotti; se corrisponde agli usi, l’indicazione di provenienza è corretta.

6L’indicazione di provenienza dell’estero è corretta se soddisfa le condizioni della legislazione del rispettivo Paese. Non si applicano i capoversi 1-5.

Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi

1L’indicazione di provenienza di un servizio è pertinente, se corrisponde a uno dei seguenti luoghi:

a. la sede sociale di chi fornisce il servizio; per le filiali si può tenere conto della sede della società madre;

b. il domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.

2Oltre ai criteri di cui al capoverso 1, possono essere poste condizioni supplementari quali il rispetto dei principi usuali o prescritti per le prestazioni di servizi in questione o il legame tradizionale di chi fornisce i servizi con il luogo di provenienza.

3I criteri fissati ai capoversi 1 e 2 devono essere definiti nel singolo caso in funzione dell’accezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell’influenza esercitata sulla rinomanza dei servizi; se corrisponde agli usi, l’indicazione di provenienza è presunta corretta.

Art. 50a Registro per le indicazioni geografiche (nuovo)

1Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, con l’eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati.

2Disciplina in particolare:

a. i requisiti richiesti al richiedente;

b. le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all’elenco degli obblighi;

c. la procedura di registrazione e d’opposizione;

d. il controllo.

3Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscosse delle tasse.