Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Uso dell’indicazione di provenienza, tra cui la designazione «Svizzera»

La protezione prevista dalla legge federale del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) per le indicazioni di provenienza è indipendente da qualsiasi registrazione o da un titolo di protezione. A partire dal momento in cui un nome geografico è considerato dai settori economici interessati e dai consumatori come indicazione della provenienza geografica di determinati prodotti o servizi, tale nome, in quanto indicazione di provenienza - è protetto in virtù degli articoli 47 segg. LPM. Queste disposizioni proteggono tutte le indicazioni di provenienza, ovvero sia le indicazioni di provenienza semplici, considerate come puri riferimenti alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, alle quali non è associata nessuna qualità particolare, sia le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere. Per quest’ultime si usa il termine di indicazioni geografiche: si tratta di indicazioni di provenienza qualificate, servono cioè a identificare un prodotto come originario di un territorio, oppure di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica3 (per esempio «Ginevra» per gli orologi). In caso di controversia in merito a un’indicazione di provenienza, è compito delle autorità giudiziarie concretizzare la protezione, ossia indicare se si tratta effettivamente di un’indicazione di provenienza e se quest’ultima è stata usata lecitamente o illecitamente. In tal caso si parla di protezione ex post. L’uso è illecito se l’indicazione di provenienza è usata in modo non pertinente (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM).

Attualmente la LPM definisce in termini molto (troppo) generali le condizioni che regolano l’uso di un’indicazione di provenienza («Ginevra», «Zurigo» ecc.) e quindi anche della designazione «Svizzera» sui prodotti. L’assenza di criteri più precisi è sinonimo di mancanza di trasparenza e di incertezza giuridica. Secondo l’attuale articolo 48 LPM, la provenienza è determinata dal luogo di fabbricazione o dall’origine delle materie di base e delle componenti usate. Il Consiglio federale può precisare tali condizioni nell’interesse dell’economia in generale o di un singolo settore. Finora lo ha fatto in un'unica occasione, nell'ordinanza del 23 dicembre 19714 concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (ordinanza «Swiss made» per gli orologi), dopo aver condotto lunghe discussioni al fine di tenere conto degli interessi a volte molto divergenti del settore orologiaio. L’assemblea generale della Federazione dell’industria orologiaia svizzera (FH) ha d’altronde recentemente approvato il progetto di revisione di tale ordinanza e l’ha sottoposto al Consiglio federale5. L’unica fonte di diritto alternativa a tale ordinanza è rappresentata dalla scarsa giurisprudenza cantonale, in particolare quella del Tribunale commerciale di San Gallo secondo cui per poter utilizzare la designazione «Svizzera» la quota svizzera dei costi deve ammontare almeno al 50% dei costi totali di produzione6 e il processo di fabbricazione deve avvenire principalmente in

2RS 232.22.

3Art. 22.1 dell’Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale

attinenti al commercio (Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) (Accordo sugli ADPIC) (RS 0.632.20).

4 RS 232.119

5 L’esame del progetto da parte del Consiglio federale presuppone che le future regole legali siano prima chiaramente stabilite.

6 Comprendenti le materie prime e semilavorate, i singoli pezzi, i salari e i costi generali.