Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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seguito all’abrogazione della LPSP8. Il trattamento privilegiato dei segni nell’ambito dei servizi rispetto all’ambito dei prodotti (art. 75 n. 3 LPM) fu in definitiva una decisione politica a cui all’epoca si giunse soltanto nell’ambito del dibattito parlamentare.
Oggi non vi è più alcun motivo valido per mantenere la distinzione. Inoltre, nonostante il divieto, l’ampia diffusione della croce su prodotti, mostra che il diritto e la realtà attualmente divergono notevolmente e vi è quindi necessità di agire a livello legislativo. Devono pure essere risolte le attuali difficoltà di delimitazione tra l’uso commerciale e l’uso decorativo della croce svizzera.
Applicazione del diritto in Svizzera e all’estero
Per quanto riguarda la designazione «Svizzera», le parti lese (in particolare i produttori svizzeri) e le associazioni di categoria o di tutela dei consumatori possono intentare azioni giudiziarie civili o penali. L’uso abusivo per mestiere è un reato che dovrebbe essere perseguito d’ufficio dai Cantoni. Ciononostante raramente sono intentate delle cause in quest’ambito. In ragione dell’esigua giurisprudenza (che d’altronde concerne solo prodotti tradizionali, come i foulard o le penne stilografiche, e non i prodotti industriali che presuppongono attività di ricerca e sviluppo più importanti, come ad esempio i prodotti cosmetici o chimici), non è chiaro se e in che misura i costi legati alla ricerca e al controllo della qualità possano ad esempio essere considerati come costi di fabbricazione e, in caso affermativo, presi in considerazione per definire la provenienza del prodotto. In Svizzera incombe ai Cantoni perseguire d’ufficio le violazioni della LPSP, le quali possono essere denunciate da chiunque. Tuttavia gli abusi sono raramente perseguiti.
All’estero è più difficile garantire la protezione delle indicazioni di provenienza in generale e della designazione «Svizzera» in particolare. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato è libero di stabilire, nel rispetto dei trattati internazionali (cfr. sotto), le proprie regole per le indicazioni di provenienza e le bandiere nazionali. Spesso il diritto straniero diverge notevolmente da quello svizzero (livello di protezione, diritto d’intentare un’azione legale). L’interpretazione degli accordi internazionali applicabili e la giurisprudenza in materia sono di regola poco precise, il che, oltre a rendere costosa una procedura, ne rende incerto anche l’esito. Un’azione legale è inoltre raramente intentata all’estero anche perché non esiste un marchio «Svizzera» in senso giuridico e di conseguenza non vi è un titolare che potrebbe decidere come utilizzare e difendere la designazione «Svizzera» e la croce svizzera.
Postulati parlamentari e rapporto del Consiglio federale
Il postulato 06.3056 Hutter («Protezione del marchio Svizzera») del 16 marzo 2006 incarica il Consiglio federale di illustrare al Parlamento le possibilità di migliorare la protezione del «marchio Svizzera» e, in particolare, di verificare in che misura vi sia necessità di procedere a revisioni di leggi e ordinanze in tal senso. Il postulato 06.3174 Fetz («Tutela del marchio Made in Switzerland») del 24 marzo 2006 incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti - soprattutto legislativi - volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di provenienza
8 Cfr. il messaggio del 21 novembre 1990 concernente una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, FF 1991 I 1, pag. 14