Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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1.2 Nuova regolamentazione proposta
Il progetto di revisione tiene conto della necessità di modificare la regolamentazione attuale come descritta sopra.
1.2.1 Criteri volti a determinare il luogo di provenienza
L’avamprogetto di revisione della LPM (P-LPM) contiene i criteri che permettono di determinare la provenienza di un prodotto. Tali criteri si applicano all’indicazione di provenienza svizzera («Svizzera», «Ginevra», «Zurigo» ecc.)13. I criteri sono diversi a seconda della categoria di prodotti presi in considerazione. I prodotti sono classificati in tre categorie differenti: i prodotti naturali, i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali (cfr. art. 48 P-LPM ; punto 2.1.2). La provenienza dei prodotti è definita in base a due criteri cumulativi: un criterio generale applicabile a tutte le categorie di prodotti e un criterio specifico per ciascuna categoria di prodotti. Concretamente, fatto salvo il diritto in vigore (cfr. l’esempio menzionato nel commento all’art. 48 cpv. 1 P-LPM che si riferisce alla legislazione in materia di medicamenti; punto 2.1.2), un’indicazione di provenienza può essere apposta lecitamente su un prodotto se i due criteri pertinenti sono soddisfatti:
– secondo il criterio generale applicabile a tutti i prodotti, la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento del totale dei costi di produzione. Possono essere presi in considerazione i costi legati alla ricerca e allo sviluppo, ma non quelli legati alla commercializzazione (marketing), come le spese per la promozione e la pubblicità e i costi per il servizio ai clienti dopo la vendita (per la presentazione dettagliata della regolamentazione e degli esempi, cfr. il commento all’art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).
– per ogni categoria di prodotti, dev’essere soddisfatto un criterio specifico supplementare relativo al legame tra il prodotto è il luogo di provenienza. Per i prodotti industriali, ad esempio, il luogo di provenienza e il luogo ove si è svolta l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tale attività può essere la produzione vera e propria (montaggio, fabbricazione) e/o la ricerca e lo sviluppo. Almeno una fase della fabbricazione vera e propria del prodotto deve tuttavia svolgersi nel luogo di provenienza (per la presentazione dettagliata della regolamentazione e degli esempi, cfr. il commento all’art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).
Le indicazioni di provenienza dell’estero sono definite nel Paese d’origine. Ad esse non si applicano pertanto i due criteri dell’articolo 48 P-LPM. Le indicazioni di provenienza dell’estero sono corrette se soddisfano i criteri definiti nella rispettiva legislazione estera.
L’avamprogetto di legge migliora anche la protezione delle indicazioni di provenienza per i servizi poiché quest’ultima dev’essere legata alla sede dell’azienda che fornisce i servizi o al domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. Il criterio della nazionalità previsto dall’attuale articolo 49 LPM è soppresso (cfr. art. 49 P-LPM ; punto 2.1.2).
13 Per le indicazioni di provenienza estere cfr. qui appresso.