Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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«Svizzera». Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha proposto di accettare i due postulati. Il postulato Fetz è stato approvato dal Consiglio degli Stati il 9 giugno 2006, il postulato Hutter dal Consiglio nazionale il 23 giugno 2006.
Nel suo rapporto del 15 novembre 2006 «Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera», il Consiglio federale ha risposto ai postulati, proponendo di adottare quattro misure che costituiscono una soluzione coerente per una protezione più efficace della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Il presente progetto di revisione mette in atto le misure 1, 3 e 4 del rapporto del 15 novembre 2006. Esso soddisfa la richiesta principale dei postulati, ossia quella di procedere a una revisione della regolamentazione legale al fine di migliorare la protezione della designazione «Svizzera». Come seconda misura, il Consiglio federale ha segnalato alle associazioni di categoria di essere pronto a elaborare una o più ordinanze che disciplinino l’uso della designazione «Svizzera» per uno o più rami economici specifici; l’elaborazione di siffatte regolamentazioni specifiche per singoli settori presuppone che siano prima definite le regole legali generali. Spetterà alle associazioni di categoria prendere l’iniziativa per elaborare tali regole specifiche, avviare la discussione nel settore interessato e giungere a un accordo in merito a criteri comuni o per lo meno definire una direzione comune chiara per quanto riguarda il contenuto dei criteri.
Situazione internazionale
Nel quadro del presente progetto di revisione bisogna tenere conto delle seguenti convenzioni internazionali pertinenti : la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CPrI)9, l’Accordo sugli ADPIC e la prima Convenzione di Ginevra10. La CPrI vieta l’uso di indicazioni di provenienza ingannevoli. Sono vietati anche l’uso e la registrazione come marchi degli stemmi di Stato e di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, a meno che l’autorità competente non lo abbia autorizzato. L’accordo sugli ADPIC vieta l’utilizzazione di indicazioni geografiche false o atte a trarre in inganno. Inoltre la protezione di cui godevano le indicazioni geografiche immediatamente prima dell’entrata in vigore dell’accordo sugli ADPIC (in Svizzera gennaio 1996) non deve diminuire. Infine, la prima Convenzione di Ginevra vieta l’impiego della croce svizzera per designare dei prodotti, qualora ne risulti un rischio di confusione con l’emblema della Croce Rossa11.
Bisogna inoltre tenere conto di tre convenzioni bilaterali concluse con l’Unione europea12.
9 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04).
10 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12).
11 L’art. 53 cpv. 2 della Convenzione di Ginevra vieta soltanto l’uso «sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero». Da un’inchiesta svolta nella primavera del 2006 dall’Istituto federale della proprietà intellettuale presso l’Amministrazione federale (DFAE, DDPS, UFG) risulta che l’uso degli stemmi svizzeri è vietato ai sensi del diritto internazionale pubblico se può essere confuso con l’emblema della Croce Rossa. Esempio tipico: pubblicità che contiene la croce svizzera per attività mediche o associate alla medicina.
12 Per i particolari, cfr. punti 5.2.2 e 5.2.3.