Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Svizzera. Secondo tale giurisprudenza la ricerca, lo sviluppo e il marketing non possono essere presi in considerazione per decidere se le due condizioni siano soddisfatte.

Secondo l’articolo 49 LPM, la provenienza dei servizi è determinata dalla sede sociale di chi fornisce il servizio oppure dalla nazionalità o dal domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. Una società con sede in Svizzera può quindi usare il nome «Swiss Consulting» in relazione con i suoi servizi. Anche una società con sede ad esempio in Romania può lecitamente usare lo stesso nome, a condizione che la persona che esercita il controllo effettivo sulla società (p.es. il direttore) sia di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera.

Croce svizzera

L’uso della croce svizzera è disciplinato dalla legge federale del 5 giugno 19317 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSP). Essa stabilisce che la croce svizzera non può essere né registrata come marchio di un prodotto, né apposta a scopo commerciale su un prodotto. Lo scopo è considerato commerciale se si appone la croce svizzera per indicare la provenienza (svizzera) di un prodotto. Non è pertanto conforme alla legge apportare la croce svizzera su un barattolo di yogurt o su una pasta combustibile con l’obiettivo di indicare ai consumatori che il prodotto proviene dalla Svizzera. È invece consentito l’uso a scopo non commerciale o decorativo. È quindi permesso apporre la croce svizzera su articoli da souvenir (p.es. una grande croce svizzera su una t-shirt o su un berretto). In questo caso la croce svizzera ha uno scopo puramente decorativo e i consumatori non si aspettano che la t-shirt o il berretto siano stati prodotti in Svizzera. Anche una rappresentazione notevolmente stilizzata della croce svizzera può essere apposta su prodotti, a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di confusione con l’emblema nazionale.

Per i marchi di servizi nonché per la pubblicità e i prospetti, la croce svizzera può essere usata, qualora non crei confusione in merito alla provenienza dei prodotti e dei servizi. L’azienda SwissLife, che ha sede in Svizzera, può ad esempio usare la croce svizzera nel suo logo. Nei suoi prospetti, la ditta Swatch può fare pubblicità ai suoi orologi «Swiss made» utilizzando la croce svizzera. Non sarebbe invece lecito apportare la croce svizzera sul quadrante dell’orologio.

L’attuale differenza di trattamento in merito all’uso della croce svizzera per i prodotti (l’uso è vietato, anche se il prodotto è stato fabbricato in Svizzera) e i servizi (l’uso è permesso in particolare se l’azienda ha sede in Svizzera) non è più giustificata.

I marchi per i servizi sono stati introdotti soltanto in occasione della revisione della LPM nel 1992. Tale revisione prevedeva l’abrogazione della LPSP. Gli stemmi pubblici sarebbero stati equiparati alle indicazioni di provenienza (secondo gli articoli 47 segg. LPM), ossia il loro uso sarebbe stato di principio ammesso, a condizione che non fosse fuorviante. In relazione alla protezione dei segni pubblici, l’avamprogetto inviato in consultazione dall’allora Ufficio federale della proprietà intellettuale provocò tuttavia forti e contrastanti reazioni da parte dei Cantoni e delle cerchie interessate. Per non mettere a rischio il progetto di revisione si rinunciò in

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