Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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croce svizzera nonché la distinzione tra uso commerciale e uso decorativo per i prodotti fabbricati in Svizzera.
La revisione della LPM comporta fondamentalmente una precisazione dei criteri per la definizione della provenienza. Per le imprese la loro applicazione è più facile: a differenza della regolamentazione generale attuale, in futuro i criteri per la provenienza, segnatamente dell’articolo 48 LPM, saranno diversificati in base a tre categorie di prodotti. Sia la regolamentazione stessa che le relative spiegazioni, forniscono a chi usa le indicazioni di provenienza informazioni concrete in merito a quali fasi della produzione possono essere considerate per la definizione della provenienza, il che nella regolamentazione attuale è spesso controverso e poco chiaro proprio nel settore economicamente importante dei prodotti industriali. Allo stesso tempo la regolamentazione di tipo generale e astratto lascia lo spazio necessario all’interpretazione delle cerchie interessate e all’apprezzamento del giudice nel singolo caso, irrinunciabile proprio nelle questioni concernenti la provenienza. Ci si può aspettare che la regolamentazione proposta, che aumenta la certezza giuridica e la trasparenza concernente la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, miglioreranno la competitività delle imprese svizzere sul mercato internazionale.
Lo stesso vale per la possibilità di trovare, mediante un’ordinanza del Consiglio federale specifica per un determinato settore, soluzioni su misura, vicine all’industria e ai settori interessati per concretizzare un’indicazione di provenienza svizzera. L’attuazione di tale possibilità aumenta la certezza giuridica e la trasparenza.
Anche la possibilità di iscrivere in un registro le indicazioni di provenienza di prodotti non agrari aumenta la competitività e l’efficienza. Questa protezione garantita per così dire ufficialmente per iscritto dalla Svizzera renderà più facile l’applicazione all’estero. Ciò non comporta spese supplementari alla Confederazione, poiché il registro è gestito dall’IPI. Nel contempo è necessario provvedere affinché la procedura di registrazione e le tasse riscosse a tal fine dall’IPI non creino troppi oneri ai richiedenti. Va giudicata in modo positivo anche la misura che prevede di poter registrare, a determinate condizioni, le indicazioni di provenienza come marchi di garanzia o marchi collettivi e ottenere così un titolo di protezione che facilita anch’esso l’applicazione della protezione all’estero. Nel 2005 il capitale delle imprese svizzere all’estero è aumentato del 24 per cento, raggiungendo un totale di 560,1 miliardi di franchi144. Questo dato evidenzia la grande importanza del mercato estero per le imprese svizzere. Proprio sul mercato estero l’indicazione di provenienza dei prodotti e servizi svizzeri riveste un ruolo decisivo per la competitività di questi ultimi, poiché li distingue da prodotti e servizi non svizzeri.
L’applicazione più rigorosa della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera all’estero aumenta le possibilità di vendita dei prodotti e servizi svizzeri all’estero. A causa del principio della territorialità la Svizzera non può tuttavia applicare direttamente le proprie norme all’estero. Le probabilità di applicare con successo le misure dipende da una parte anche dagli obblighi contrattuali della Svizzera con il Paese in questione e, dall’altra, dal modo in cui il diritto nazionale di quest’ultimo protegge le indicazioni di provenienza e dall’affidabilità con cui
144 http://www.swissinfo.org/ger/wirtschaft/detail/Schweizer_Firmen_verdoppeln_Ausland _Investitionen.html?siteSect=161&sid=7368983. Le cifre si riferiscono a un’analisi della Banca nazionale.