Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
ad esempio la carne grigionese. MGB condivide quest’opinione e afferma che l’avamprogetto crea situazioni contraddittorie, visto che non sarebbe più possibile utilizzare per la carne grigionese la designazione «Grigioni» o «Svizzera» anche se il prodotto rispetta l’elenco degli obblighi della corrispondente IGP.
- FROMARTE e S.J. ritengono che i nomi dei prodotti contrassegnati con una DOC e un’IGP (ai
sensi degli art. 16 della legge sull’agricoltura, LAgr o 50a AP-LPM), dei vini di cui all’articolo 63 LAgr e delle indicazioni di provenienza disciplinate nelle ordinanze del Consiglio federale corrispondano all’accezione delle cerchie interessate.
- La FH giudica indispensabile escludere le materie prime usate nel settore orologiero dal campo
d’applicazione dell’articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, perché l’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è sufficiente. L’ASAS suggerisce di menzionare espressamente nella legge e in modo sufficientemente preciso le eccezioni tipicamente svizzere dovute alla mancanza di materie prime, per garantire la certezza del diritto.
- La FH spiega inoltre che alcune fasi della fabbricazione di alcuni orologi ginevrini si svolgono fuori
Cantone e aggiunge di aver emanato delle direttive che potrebbero essere un esempio da usare per applicare l’articolo 48 capoverso 5 AP-LPM.
- La fial sottolinea il ruolo chiave dell’articolo 48 capoverso 5 AP-LPM e afferma che un’indicazione
di provenienza conforme alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari non è ingannevole. Gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari forniscono le relative garanzie e quindi non è più necessario eseguire costosi sondaggi.
- Secondo il Forum delle PMI, per quanto riguarda l’accezione delle cerchie interessate, il rapporto
esplicativo fornisce un’interpretazione molto restrittiva dell’articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, se la si confronta con la nozione di uso di cui all’articolo 48 capoverso 3 della LPM risalente al 1990. Le PMI rilevano che le nuove condizioni sancite dall’articolo 48 capoverso 5 non consentono più la presunzione nei termini attuali e che in futuro le imprese dovranno verificare sistematicamente l’origine dei loro prodotti in base alle prescrizioni della legislazione sui marchi. Il Forum delle PMI chiede pertanto di svolgere ricerche più approfondite per individuare i settori maggiormente toccati dall’avamprogetto e stabilire se saranno in grado di fronteggiare la nuova situazione. Conclude auspicando una modifica della parte del messaggio che commenta l’articolo 48 capoverso 5 per consentire di mantenere la prassi vigente e la presunzione nei settori economici dove per il commercio con l’estero la nozione di origine è simile a quella sancita nella legislazione sui marchi.
Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che sarebbe meglio invertire l’ordine dei capoversi dell’articolo 48 AP-LPM e propongono quindi una modifica in tal senso (FROMARTE, S.J.). La proposta prevede di inserire nel primo capoverso la nozione di presunzione contenuta nel capoverso 5 e di sancirla come condizione quadro per i criteri di cui ai capoversi 2-4. In base alla nuova struttura l’indicazione di provenienza sarebbe considerata esatta se i criteri di cui ai capoversi 2-4 sono adempiuti. IG Swiss Made (sostenuta da MGB) appoggia tale proposta.
In merito al primo periodo dell’articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, l’ASAS chiede delucidazioni su quali siano i criteri contenuti nei capoversi 2-4 che dovrebbero essere definiti nel singolo caso secondo l’accezione delle cerchie interessate.
j) Indicazioni di provenienza dell’estero (art. 48 al. 6 AP-LPM)
L’AGRIDEA, Uniterre, l’AgorA e l’AOC-IGP sono favorevoli a questa disposizione. Vi si oppongono invece le organizzazioni giuridiche (INGRES, AROPI, AIPPI, ASAS, FSA), la FPC, l'Acsi, FROMAR-TE, HaBa e MGB che la giudicano troppo severa. Affermano che il principio del Paese d’origine sancito nella disposizione danneggia l’industria svizzera e rischia di ingannare i consumatori. L’INGRES aggiunge che è difficile determinare le condizioni fissate dal Paese d’origine. L’AROPI e la FSA ritengono che sia il caso di sancire una clausola di reciprocità. L’AIPPI e FROMARTE propongono di san-