Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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La FSA e FROMARTE raccomandano di evitare che l’inversione dell’onere della prova si trasformi in una vera e propria indagine di polizia e di garantire anche in futuro il segreto d’affari. Pack Easy condivide questo parere e aggiunge che non tutti i codici di procedura civile cantonali prevedono garanzie in tal senso.

Art. 64, al. 3 Diritto dell’IPI di sporgere denuncia penale e di costituirsi parte in causa

L’articolo 64 capoverso 3 AP-LPM è sostenuto da una parte delle associazioni mantello dell’economia (economiesuisse, FH, FER, TVS, KOS, Switzerland Cheese, Swissmem e fial), dall’AIPPI, dalle associazioni per la protezione dei consumatori (FPC, Acsi) e dalla CFC, che sottolineano che la nuova disposizione contribuirà indubbiamente a rafforzare la protezione della designazione «Svizzera». La FER condivide questo parere e la fial aggiunge che attualmente nessuno si sente in dovere di difendere le indicazioni di provenienza svizzere. La CCIS approva il principio della disposizione, ma precisa che l’IPI dovrebbe poter intervenire soltanto contro i reati commessi per mestiere. HaBa non si oppone alla disposizione, poiché riconosce che il problema delle designazioni non tocca soltanto interessi privati ma anche pubblici.

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che occorre estendere il campo d’applicazione dell’articolo 64 capoverso 3 AP-LPM. Secondo economiesuisse anche le associazioni mantello dell’economia devono beneficiare del diritto di querela. Dal canto suo la FH chiede che tale diritto sia riconosciuto alle associazioni i cui statuti sanciscono la difesa delle rispettive categorie, mentre l’ASAS lo rivendica per le associazioni che proteggono i consumatori. La FPC e l’Acsi ritengono che l’IPI non dovrebbe intervenire unicamente per tutelare gli interessi della Confederazione, ma in genere quando i consumatori sono vittime di inganni. D.J. propone di accordare all’IPI anche il diritto di intentare cause civili come rappresentante della Confederazione e suggerisce di introdurre nella LPM una disposizione simile all’articolo 10 capoverso 3 della legge contro la concorrenza sleale.

Alcuni partecipanti alla consultazione (FSA, FROMARTE, ASA, S.M.) esprimono delle perplessità sull’estensione delle competenze della Confederazione e soprattutto sul ruolo dell’IPI. Alcune organizzazioni giuridiche (D.L., S.C. e LES) sono contrarie al diritto dell’IPI di sporgere denuncia penale e costituirsi parte in causa. L’AROPI chiede di stralciare l’articolo 64 capoverso 3 AP-LPM. Qui di seguito sono riassunti gli argomenti presentati a sostegno della richiesta. L’IPI non è ritenuto l’organo più indicato per rappresentare la Confederazione nel perseguimento penale, poiché è l’autorità federale incaricata di esaminare i marchi depositati. È stato anche osservato che se lo Stato è legittimato a sporgere denuncia penale non è più possibile fare una distinzione fra i reati perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili su querela. Infine è stato sollevato il problema dell’utilità di un intervento dello Stato per perseguire un reato che non è commesso per mestiere (quelli compiuti per mestiere sono perseguiti d’ufficio). D.J. propone di modificare l’articolo 64 capoverso 1 lettera c AP-LPM e sancire il perseguimento d’ufficio del reato oppure formulare in modo più preciso il capoverso 3. Secondo D.J., l’IPI dovrebbe avere la possibilità di sporgere denuncia penale e costituirsi parte in causa per conto della Confederazione con tutti i relativi diritti soltanto quando la Confederazione è la parte lesa (in particolare nei casi di uso illecito dei segni pubblici della Svizzera).

Il Cantone di Sciaffusa ritiene che, per evitare denunce abusive fra concorrenti, il diritto di sporgere denuncia penale presso le autorità cantonali competenti dovrebbe essere riservato all’IPI. Suggerisce inoltre di dotare l’Istituto di strumenti legali per consentirgli di esigere che le imprese gli forniscano le prove necessarie e, in caso di inadempienze, vietare loro di utilizzare la designazione «Svizzera» o la croce svizzera.

Altre osservazioni

L'AES chiede se nell’avamprogetto l’elettricità debba essere considerata un prodotto (art. 48 AP-LPM) o un servizio (art. 49 AP-LPM).