Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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- L'USPV propone due criteri alternativi. Il primo consentirebbe di utilizzare la designazione d’origine
svizzera per i prodotti naturali che soddisfano i presupposti di cui all’articolo 20 della legge sulle derrate alimentari. Il secondo permetterebbe per i prodotti naturali di basarsi sul luogo di estrazione o di raccolta.
- swisscofel chiede di adottare le norme sulle derrate alimentari e il regolamento sul marchio di quali-
tà Suisse Garantie del 1° gennaio 2008 (per le derrate alimentari vegetali non trasformate) secondo cui il luogo di provenienza si trova laddove i prodotti hanno acquistato l’80 per cento del loro peso al momento del raccolto. Quest’ultima proposta è sostenuta anche dal kf.
- Il Cantone del Vallese giudica opportuno modificare l’articolo 48 AP-LPM per prendere in conside-
razioni alcune situazioni particolari del Cantone. Per la mucca della razza Hérens, che sverna e quindi trascorre un terzo del suo periodo di crescita fuori Cantone, si dovrebbe ugualmente poter usare l’indicazione di provenienza «Vallese» se soddisfa le condizioni dell’elenco degli obblighi di appartenenza alla razza.
L’AGRIDEA, l’AgorA, l’AOC-IGP e Uniterre ritengono opportuno includere le zone franche e quelle di confine nei territori i cui prodotti sono considerati di provenienza svizzera, aggiungendo che ciò non dovrebbe valere per i prodotti naturali trasformati né per quelli industriali, salvo nei casi delle IGP. L’AROPI chiede di sancire espressamente la possibilità di una deroga al criterio della crescita integrale, ad esempio per i prodotti di regioni transfrontaliere come il «cardon épineux genevois».
f) Criteri specifici dei prodotti naturali trasformati (art. 48 cpv. 3 lett. b AP-LPM)
Il Cantone del Giura ribadisce che non è possibile far completamente astrazione dal luogo di provenienza. L'UPSV, l'USS, il SAB, la FPC, l'Acsi, Gallo Suisse e l'AIPPI sono espressamente favorevoli all’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM.
La fial precisa che il criterio di trasformazione adottato corrisponde a quello sancito nell’articolo 15 dell’ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari e quindi non vi sono incongruenze con la legislazione sulle derrate alimentari. Tuttavia, sempre secondo la fial, in virtù dell’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM, i produttori che eseguono alcune fasi della fabbricazione nel Principato del Liechtenstein non sarebbero più autorizzati a utilizzare l’indicazione «Suisse Garantie» (con la croce svizzera e l’aggiunta della precisazione: prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere) anche se finora i chimici cantonali non hanno mai ritenuto che si trattasse di una procedura ingannevole. La FPC e l’Acsi sono invece contrari a un’estensione alle zone franche e al Principato del Liechtenstein analoga a quella prevista dalle regole sul marchio «Suisse Garantie».
Secondo l’AGRIDEA, l’AgorA, Uniterre e l’AOC-IGP il luogo di provenienza dei prodotti naturali o agricoli trasformati corrisponde al luogo in cui sono state eseguite tutte le fasi della trasformazione partendo da materie prime che rispettano i criteri di cui all’articolo 48 capoverso 3 lettera a AP-LPM (prodotti naturali). Le quattro organizzazioni precisano tuttavia che le condizioni poste dalla lettera a non dovrebbero valere per le materie prime non reperibili in Svizzera e nemmeno per i prodotti tutelati da una IGP e che l’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM dovrebbe essere applicabile anche alle indicazioni di provenienza cantonali e comunali, prevedendo tuttavia delle eccezioni per rispettare la legislazione viticola e gli usi tradizionali delle indicazioni di provenienza (p. es. «saucisson de Payerne»).
Secondo l’AROPI occorre modificare il tenore dell’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM e inserirvi un riferimento alle caratteristiche o alla qualità menzionate nell’articolo 47 capoverso 1 LPM e alle attività che hanno contribuito alla creazione del prodotto. L’AROPI aggiunge che per luogo di provenienza intende il luogo in cui sono state eseguite le trasformazioni che hanno conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali contribuendo quindi alla sua creazione. Secondo l’AROPI il concetto di caratteristiche essenziali va definito caso per caso mediante specifiche ordinanze nei diversi settori.