Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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S.M. ritiene che anche le attività di ricerca e sviluppo possano costituire un criterio su cui basarsi per determinare il luogo di trasformazione.

Diverse imprese (Hilcona, Herbert Ospelt, Wohlwend) e associazioni professionali (VBO, Ländle Milch, LIHK) del Principato del Liechtenstein si sono espresse sui prodotti naturali e sui prodotti naturali trasformati, spiegando che utilizzano oggigiorno il marchio «Suisse Garantie» e i marchi collettivi «Bio Suisse» e «Carne svizzera» con l’aggiunta dell’indicazione «prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere». I suddetti partecipanti alla consultazione temono che in virtù delle nuove norme e soprattutto dell’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM, secondo cui il processo di fabbricazione deve avvenire in Svizzera, non potranno più utilizzare i marchi. Aggiungono che l’Ufficio federale dell’agricoltura ha loro garantito che il Principato del Liechtenstein non sarà discriminato (rispetto alla Svizzera) nell’uso dell’indicazione «Naturalmente svizzero» creata mediante l’ordinanza del DFE sull’identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli. Propongono quindi due modifiche all’avamprogetto Swissness per fugare qualsiasi dubbio.

g) Criteri specifici dei prodotti industriali (art. 48 cpv. 3 lett. c AP-LPM)

Il SAB, l’AIPPI Gallo Suisse, l’USC, l’AGRIDEA, Uniterre, l’AgorA e l’AOC-IGP si dicono espressamente favorevoli a questo criterio specifico e anche alla condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza. La TVS spiega di aver applicato i criteri di cui all’articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM ai prodotti confezionati dell’industria tessile e dell’abbigliamento e conclude che sarebbe favorevole all’elaborazione di un’ordinanza «Swiss made» per il settore.

IG Swiss Made (sostenuta da MGB) contesta invece il tenore dell’articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM e propone di modificarne il contenuto di modo che il luogo di provenienza corrisponda al luogo dove è stata eseguita l’ultima fase della trasformazione o elaborazione rilevante dal punto di vista dei costi. Chiede per contro di stralciare la condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza.

Juvena non condivide l’affermazione contenuta nel rapporto esplicativo in merito all’impossibilità di considerare come luogo di provenienza il luogo dove sono fissati e controllati gli standard di qualità, sostenendo che tali standard costituiscono una caratteristica fondamentale di un prodotto. Secondo Juvena è importante che la designazione «Svizzera» sia riconosciuta ovunque nel mondo come sinonimo degli standard di qualità molto elevati applicati in Svizzera e di una tradizione attenta alla loro salvaguardia.

Swissmem ritiene che l’articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM sia adeguato per soddisfare le esigenze dell’industria meccanica e sottolinea che grazie all’obbligo di eseguire almeno una fase della fabbricazione in Svizzera è possibile evitare usi ingannevoli dell’indicazione «Svizzera». Anche la FPC e l’Acsi giudicano indispensabile questa condizione, poiché altrimenti potrebbero esistere dei prodotti svizzeri fabbricati interamente all’estero (mentre in Svizzera si svolgerebbero soltanto la ricerca e la progettazione).

Secondo l’AROPI occorre modificare il tenore dell’articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM e inserirvi un riferimento alle caratteristiche o alla qualità menzionate nell’articolo 47 capoverso 1 LPM, come pure alle attività che hanno contribuito alla creazione del prodotto. L’AROPI aggiunge che per luogo di provenienza intende il luogo in cui sono state eseguite le trasformazioni che hanno conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali contribuendo quindi alla sua creazione. Secondo l’AROPI il concetto di caratteristiche essenziali va definito caso per caso mediante specifiche ordinanze nei diversi settori.

Alcuni partecipanti alla consultazioni ritengono che la condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza sia descritta in maniera imprecisa. Secondo l’AROPI occorrerebbe stabilire quale dev’essere l’importanza di questa fase affinché i produttori non