Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
cire nel capoverso una semplice presunzione di esattezza dell’indicazione di provenienza, anche se ciò significa correre il rischio di un’eventuale inganno a danno dei consumatori svizzeri. Esprimendosi sul criterio dell’inganno, la fial raccomanda di rinviare all’articolo 2 lettera c LPM. L’ASAAS ipotizza che la presunzione di cui all’articolo 48 capoverso 6 AP-LPM sia inoppugnabile e chiede che sia possibile contestare l’indicazione di provenienza dell’estero. La FSA e FROMARTE si domandano se anche i diritti iscritti in un registro rientrano nel campo d’applicazione della disposizione e ricordano che in linea di massima tali diritti possono essere contestati mediante un ricorso e che in futuro potrebbe dipenderne l’applicazione dell’articolo 48 capoverso 6 AP-LPM. La FSA e FROMARTE sottolineano che in un sistema basato su accordi bilaterali corredati di elenchi, gli accordi devono essere negoziati e non sono adottati in maniera unilaterale. La FPC e l’Acsi ritengono che l’articolo 48 capoverso 6 AP-LPM non dovrebbe avere la preminenza sull’obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari, previsto dalla legislazione pertinente.
Secondo la FPC e l’Acsi l’ideale sarebbe una definizione di indicazione di provenienza identica in tutti i Paesi. Le due organizzazioni chiedono alla Confederazione di rivolgersi all’Unione europea per rendere omogeneo questo settore. HaBa propone di non esigere l’adempimento di presupposti sanciti per legge nei Paesi d’origine, ma di considerare come elementi chiave la registrazione dei marchi e l’iscrizione nel registro del Paese in questione.
Il Cantone dei Grigioni chiede di varare una disposizione analoga anche per le indicazioni di provenienza nazionali, la quale sancisca che i capoversi 1-5 dell’articolo 48 non si applicano per i prodotti che rispettano altre norme della legislazione svizzera o sono contraddistinti da una designazione nazionale (DOC, IGP, iscrizione nell’ «Héritage culinaire», ecc.).
Art. 51a Inversione dell’onere della prova (nuovo)
La FH, l’ASAS, LES e D.B. sono favorevoli alla disposizione. Il Cantone di Berna, pur senza contestare la norma, osserva che non sarà di facile applicazione nei casi concreti perché lascia potere d’apprezzamento al giudice. B. AG ricorda che l’inversione dell’onere della prova presuppone che il richiedente abbia precedentemente reso verosimile che in virtù delle circostanze l’uso dell’indicazione di provenienza risulta problematico.
La CCIS, la FPC, l’Acsi, il VBF, l’AIPPI e l’AROPI giudicano insufficiente la disposizione affermando che l’inversione dell’onere della prova dovrebbe essere obbligatorio e non dipendere dal potere d’apprezzamento del giudice. L’AROPI precisa tuttavia che è opportuno allestire un elenco esaustivo delle eccezioni a cui si applica la norma usuale di cui all’articolo 8 del Codice civile.
Alcuni partecipanti alla consultazione criticano la nuova disposizione. Secondo la fial non dovrebbe essere il giudice a decidere ed è meglio basarsi sul principio di cui all’articolo 8 del Codice civile, anche se l’organizzazione riconosce che il giudice può ordinare alla controparte di fornire le prove che attestano la provenienza di un determinato prodotto. Pack Easy giudica esagerato l’onere della prova imposto in questa forma ai produttori e fa notare che la disposizione non stabilisce su chi ricadano le conseguenze se non vengono fornite le prove.
Sono state proposte delle alternative. Secondo l’AIPPI l’inversione dell’onere della prova dev’essere obbligatorio oppure disposto dal giudice durante l’assunzione ordinaria delle prove. Per evitare l’insorgere di incertezze giuridiche, la FER suggerisce di optare per l’inversione dell’onere della prova come previsto dall’articolo 13a della legge contro la concorrenza sleale oppure attenersi al principio globale di cui all’articolo 8 del Codice civile.
Due partecipanti alla consultazione (FSA e IG Swiss Made) ricordano che l’articolo 13a della legge sulla concorrenza sleale ha un contenuto simile e raccomandano quindi di trasporlo negli stessi termini nell’articolo 51a AP-LPM. FROMARTE chiede invece di rendere le due disposizioni compatibili fra loro.