Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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non prevede per l’autore della denuncia alcuna facilitazione della prova simile a quella sancita nel nuovo articolo 51a della legge sulla protezione dei marchi e propone pertanto di inserire nell’articolo 18 AP-LPSP un rinvio all’articolo 51a AP-LPM, che andrebbe applicato per analogia.

La FSA e FROMARTE propongono di creare una fondazione federale retta da una legge speciale e incaricata di proteggere all’estero l’emblema e la croce svizzera dagli abusi e il marchio dalle imitazioni (cfr. punto 4.7.3).

Per quanto riguarda gli aspetti formali, il Cantone di Zurigo rileva che manca un articolo che indica lo scopo e ricorda che di solito una legge dovrebbe contenere un tale articolo che aiuta coloro che rientrano nel campo d’applicazione e i tribunali a interpretarla. Il Cantone propone una possibile formulazione. Constata inoltre la mancanza di una definizione dell’espressione «segni pubblici», che viene utilizzata più volte (p. es. negli art. 4, 12, 14, 17 e 18) e suggerisce di sancirla nella legge.

4.3.2 Considerazioni sui singoli articoli

Art. 1 La croce svizzera

K.B. ritiene che la definizione di croce svizzera dovrebbe essere sancita nella Costituzione federale, citando come esempio la norma costituzionale che definisce la bandiera tricolore francese. Inoltre chiede di precisare la definizione di croce svizzera.

Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera

La FER apprezza la scelta coraggiosa di sancire una definizione chiara dello stemma. L’AROPI, invece, la considera troppo imprecisa perché non distingue abbastanza chiaramente fra un segno e lo stemma. Il Cantone di Zurigo e D.L. giudicano troppo restrittiva la definizione dello stemma e ricordano che esso non viene raffigurato soltanto sullo scudo triangolare, bensì spesso anche sul cosiddetto scudo spagnolo (p. es. sulle targhe dei veicoli). Pertanto chiedono di menzionare anche altre forme dello stemma oltre a quella triangolare. K.B. osserva che occorre tenere conto della forma dello stemma sancita nella risoluzione federale vigente, poiché soltanto così si può sancire nell’allegato 3 l’abrogazione della risoluzione.

Art. 3 Bandiera svizzera

Il Cantone di Zurigo, Gastrosuisse e Pubblicità Svizzera chiedono di precisare nella legge o perlomeno nel messaggio che in futuro sarà possibile cambiare la forma della bandiera e di sancire che la bandiera può essere utilizzata anche in altre forme oltre a quella descritta nella definizione di cui all’articolo 3 capoverso 2 AP-LPSP (p. es. nella cosiddetta forma italiana, in un formato diverso o in combinazione con altre figure). La FER auspica la creazione di un modello da utilizzare per il marketing e raccomanda di approfondire la questione di un «marchio Svizzera» da utilizzare in quest’ambito come unico logo per tutti i prodotti che soddisfano i criteri. Secondo la FER questo è l’unico modo per salvaguardare l’omogeneità e il valore delle caratteristiche svizzere, soprattutto nel settore pubblicitario. Il marchio dovrebbe essere definito con la stessa precisione (dimensioni, colori e caratteri) applicata per descrivere lo stemma svizzero e la bandiera svizzera nei capoversi 1 e 2 dell’articolo 3 dell’avamprogetto. K.B. propone di sostituire nel capoverso 2 il termine «modello» con «schema» e fornirne una descrizione a parole.

Art. 5 Stemmi, bandiere ed emblemi di Stato dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Il Cantone Ticino chiede di estendere la protezione anche agli stemmi dei Comuni che, in seguito a una fusione, non vengono più utilizzati.

Art. 6 Denominazioni ufficiali