Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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Secondo il Cantone di Zurigo e D.L. si dovrebbero considerare denominazioni ufficiali anche le espressioni «Svizzera», «svizzera», «svizzero», «Confederazione Svizzera», «Swiss made» e disciplinarne più dettagliatamente l’uso soprattutto per i nomi delle ditte. Inoltre, secondo i due partecipanti alla consultazione l’abrogazione dei vecchi articoli 45 e 46 dell’ordinanza sul registro di commercio nuoce agli obiettivi del progetto Swissness. D.L. aggiunge che nell’elenco mancano i nomi dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e propone di inserirli, come pure di sancire che l’uso delle denominazioni ufficiali è riservato alle autorità.

Art. 7 Segni nazionali figurativi e verbali

Il Cantone di Zurigo e D.L. chiedono di definire con maggior precisione i simboli nazionali, ricorrendo al termine «Wahrzeichen» per proteggere dagli abusi i simboli come il Cervino o la Jungfrau. D.L. ritiene poco chiara anche l’espressione «segni nazionali figurativi e verbali» e si chiede se siano contemplati anche il Cervino o i simboli iscritti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Art. 8 Uso degli stemmi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione (OW, AG, GE, SAB, USC, USS, economiesuisse, USAM, AIPPI, FER, fial, PROMARCA, PSL, FPC, M.D., UPSV, HaBa, Gallo Suisse, Wenger) giudica opportuno e sensato il principio sancito dall’articolo 8 dell’avamprogetto secondo cui l’uso degli stemmi e dei segni che possono essere confusi con essi è riservato all’ente a cui appartengono. La norma proposta è ritenuta giuridicamente corretta, anche se sono state espresse perplessità sulla possibilità che i consumatori distinguano consapevolmente lo stemma dalla bandiera svizzera. La FPC ritiene che organizzazioni e prodotti che utilizzano lo stemma svizzero sono messe erroneamente in relazione con la Confederazione e giudica quindi ragionevole chiedere loro di utilizzare in futuro la croce svizzera. L’AROPI teme che la croce svizzera potrebbe perdere significato, poiché i privati non potranno più utilizzare lo stemma e dovranno sostituirlo con la croce.

Alcuni partecipanti alla consultazione (SZ, OW, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, USAM, ASCPI, FH, FST, SWISS LABEL, TCS, IG Swiss made, Victorinox, CAS, I&P) propongono di ridurre l’ambito di protezione sancito dalla presente disposizione e considerano troppo severo il divieto assoluto di utilizzare lo stemma svizzero. Secondo loro la Confederazione non dovrebbe possedere il monopolio assoluto sull’uso dello stemma svizzero e sarebbe ingiusto applicare rigorosamente tale principio, soprattutto quando un segno simile a uno stemma si è affermato sul mercato. Proseguono affermando che l’uso dello stemma non può essere considerato ingannevole se viene percepito come simbolo dei prodotti svizzeri di un’impresa, senza alcun riferimento a un’attività dello Stato. Aggiungono che molto probabilmente chi vede un segno simile allo stemma svizzero apposto su un orologio o un coltellino non pensa subito alle autorità della Confederazione Svizzera. Secondo i partecipanti alla consultazione summenzionati è decisivo stabilire se l’uso dello stemma o di un segno che può essere confuso con esso viene percepito come rappresentazione di un’attività dello Stato oppure no. Ritengono che il futuro divieto di usare lo stemma svizzero danneggi le imprese il cui logo contiene da decenni lo stemma o un segno simile. Giudicano pertanto sproporzionato il divieto, poiché vietare un uso riconosciuto da decenni equivale a un’espropriazione. Affermano inoltre che l’avamprogetto non rispetta sufficientemente tradizioni consolidate e giudicano riprovevole sacrificare posti di lavoro in Svizzera per proteggere l’emblema nazionale, soprattutto se a essere danneggiate sono imprese che hanno contribuito in modo decisivo alla buona reputazione della qualità svizzera e dell’intero Paese. Per ragioni inerenti alla certezza del diritto e per salvaguardare i rapporti di fiducia raccomandano di non modificare con la revisione i diritti e i rapporti giuridici vigenti nei confronti dei diretti interessati e di sancire delle eccezioni a tutela delle imprese svizzere tradizionali. A tale proposito sono state formulate diverse proposte per una disposizione derogatoria.

Il Cantone di Zurigo giudica poco chiaro ed equivoco il concetto di appartenenza all’ente di cui al capoverso 1. L’AROPI chiede di definire con maggior precisione gli elementi caratteristici. L’avamprogetto non consente di concedere licenze per i segni a terzi. A tale proposito l’INGRES ha espresso delle perplessità affermando che ciò potrebbe mettere in dubbio l’indipendenza degli enti subordinati e aggiungendo che non è compito della Confederazione impedire di principio ai propri enti