Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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una struttura che separi chiaramente le tre categorie di prodotti (FPC, Acsi). L’USC, la FPC, l’Acsi e l’AgorA affermano che il criterio globale del 60 per cento è applicabile soltanto ai prodotti industriali. La FSA, infine, osserva che la prima parte dell’articolo 48 capoverso 3 AP-LPM («Il luogo di cui al capoverso 2 deve corrispondere … ») sottace le conseguenze in caso di mancata corrispondenza.
S.M. approva il principio dell’articolo 48 AP-LPM perché non contiene una definizione rigida dei costi di produzione e consente quindi di applicare la legge tenendo conto dei singoli casi. Tuttavia, sempre secondo S.M., esiste una discrepanza fra questa definizione e quella che contempla i servizi (art. 49 AP-LPM). L’articolo 49 sancisce, infatti, che per interagire con i Paesi stranieri una filiale all’estero può utilizzare la designazione «Svizzera» se la società madre è domiciliata in Svizzera. S.M. ritiene che anche le imprese che fabbricano prodotti dovrebbero beneficiare di questa possibilità.
Pack Easy giudica che i criteri sanciti nell’articolo 48 AP-LPM siano inappropriati se si considera la complessità dell’economia svizzera, soprattutto perché la disposizione non tiene sufficientemente conto del fatto che buona parte del plusvalore di numerosi prodotti svizzeri non è dovuto alla produzione ma ai servizi offerti. Wenger è favorevole all’articolo 48 AP-LPM, ma aggiunge che le restrizioni previste non dovrebbero svantaggiare le imprese svizzere vietando loro di svolgere determinate attività e favorendo in tal modo imprese straniere non sottoposte alla legislazione del nostro Paese.
b) Criterio globale del 60 per cento dei costi (art. 48 cpv. 2 AP-LPM)
Esclusione delle derrate alimentari: alcuni partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla relazione fra i criteri che definiscono la provenienza di un prodotto (art. 48 AP-LPM) e l’obbligo dei produttori, sancito nella legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di provenienza e, a scanso di qualsiasi inganno, il luogo di provenienza della materia prima utilizzata. Numerosi partecipanti alla consultazione affermano che adottare la soluzione proposta nell’avamprogetto significa fornire meno informazioni ai consumatori, poiché a loro importa soprattutto sapere in quale Paese è stata prodotta la derrata alimentare e non dove è stata investita la maggior parte dei costi. Aggiungono che in virtù dell’articolo 48 capoverso 2 AP-LPM in futuro un prodotto potrebbe essere privato della designazione «Svizzera» senza possibilità di conferirgli quella di un altro Paese (perché in nessuno dei due è stato realizzato il 60 % dei costi di produzione). Dai pareri espressi si evince che l’articolo 48 capoverso 2, introducendo un criterio di valore, fa dipendere la dichiarazione di provenienza dalle variazioni dei prezzi delle materie prime e obbliga i produttori, che quando in Svizzera manca del tutto o parzialmente la materia prima devono rifornirsi all’estero, a modificare le indicazioni sugli imballaggi secondo le variazioni dei prezzi e complica notevolmente l’attività di controllo dei chimici cantonali. Inoltre è stato fatto notare che, poiché l’articolo 48 AP-LPM si applica anche alle espressioni come «stile», «tipo» «secondo ricetta», ecc., la nozione di indicazione di provenienza è estesa anche a termini generici. Infine, secondo i partecipanti, l’articolo 48 AP-LPM è in contraddizione con i progetti dell’Unione europea che intende disciplinare il problema della provenienza (delle materie prime) e dei Paesi produttori nella legislazione sulle derrate alimentari. Basandosi su queste considerazioni dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI e GE), parte delle associazioni mantello dell’economia (USAM, Proviande, economiesuisse, PROMARCA e fial, che tuttavia ammette che una coesistenza è possibile), l'ACCS, il kf, Coop e MGB sostengono che è necessario escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione dell’articolo 48 AP-LPM.
Altri partecipanti ritengono che il problema delle derrate alimentari debba essere riesaminato per evitare incongruenze fra le due normative (NE, FUS ed Emmi AG), definendo più chiaramente i punti comuni fra i due ambiti (FROMARTE) e spiegando meglio le ripercussioni della revisione sulla legislazione sulle derrate alimentari (FPC, cfr. n. 4.6.2).
Alcuni fra gli interpellati riconoscono che l’avamprogetto consente di proteggere meglio gli oggetti d’uso e consumo (NE) e affermano che la definizione di provenienza deve essere inserita nella LPM e non nella legislazione sulle derrate alimentari (AGRIDEA).
Non sono molti a ritenere possibile una coesistenza fra l’articolo 48 AP-LPM e le norme sulle derrate alimentari (AIPPI, fial). L’USC condivide il loro scetticismo precisando che quando un produttore non