Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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Il capoverso 3 fissa le tariffe in una legge formale. Gli importi coincidono, per quanto possibile, con quelli previsti dal regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del TPF. La procedura preliminare secondo la lettera a non comprende né la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi (lett. b) né un’eventuale procedura di reclamo. Quest’ultima rientra nella lettera d, alla stregua della procedura di appello e della revisione.

Il capoverso 4 obbliga il Tribunale federale a disciplinare pure la retribuzione per la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio degli accusatori privati. La disposizione si basa sugli articoli 133 capoverso 1 D-CPP e 136 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 133 capoverso 1 D-CPP. Ispirandosi all’articolo 3 del regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, il capoverso 4 stabilisce che l’indennità oraria del difensore d’ufficio o del patrocinatore ammonta ad almeno 200 franchi al netto dell’IVA. Tale importo minimo è conforme a quanto statuito dal Tribunale federale con sentenza del 6 giugno 2006 (DTF 132 I 201, consid. 8). Il tetto massimo è fissato a 400 franchi al netto dell’IVA. Gli importi flessibili permettono di evitare una modifica della disposizione a breve scadenza.

Art. 64 Esecuzione da parte dei Cantoni

Il diritto in vigore impone al Consiglio federale di provvedere all’esecuzione delle sentenze del TPF (art. 240 cpv. 1 PP). L’ordinanza sull’organizzazione del DFGP delega tale compito al MPC. I Cantoni sono obbligati a fornire la propria collaborazione (art. 240 cpv. 2 PP). Il tribunale designa il Cantone incaricato di eseguire una pena o una misura (art. 241 cpv. 1 PP). Le multe vengono incassate dai Cantoni e versate alla Confederazione (art. 243 cpv. 1 PP); le spese sono riscosse dalla cassa del Tribunale federale.

La LOAP offre l’opportunità di proporre un nuovo disciplinamento legale in materia.

I Cantoni eseguono le sanzioni inflitte dalle autorità penali della Confederazione, ossia lavori di pubblica utilità, pene detentive, misure, pene pecuniarie, multe, cauzioni preventive, interdizioni dell’esercizio di una professione oppure divieti di condurre (cpv. 1). La decisione in merito deve indicare anche il Cantone cui compete l’esecuzione (cpv. 2).

Il capoverso 3 disciplina la competenza in materia di liberazione condizionale – poco chiara nel diritto in vigore – e quella in materia di sospensione o di rinvio dell’esecuzione.

Il capoverso 4 autorizza il Cantone competente a tenere il ricavato dell’esecuzione di multe e pene pecuniarie.

Il capoverso 5 precisa che l’esecuzione è indennizzata in base al pertinente concordato sull’esecuzione delle pene. Sono determinanti le tariffe per vitto e alloggio applicabili ai Cantoni firmatari.

Art. 65 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confedera-

zione

L’esecuzione spetta al MPC nella misura in cui l’articolo 64 non affidi tale competenza ai Cantoni (cpv. 1). La disposizione verte sull’esecuzione di altre misure (ad es. pubblicazione della sentenza), la riscossione di crediti, il versamento di