Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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indennità, la restituzione di oggetti oppure la realizzazione di oggetti o valori patrimoniali confiscati.
Il capoverso 2 prevede che il MPC affidi l’esecuzione delle decisioni a un ufficio specifico affinché tale compito non venga svolto dal procuratore pubblico che ha sostenuto l’accusa e che quindi è, in pratica, la controparte del condannato.
Il capoverso 3 autorizza il MPC ad affidare la confisca e la realizzazione a terzi, quali ad esempio agenzie di riscossori o liquidatori.
3.5 Titolo quinto: Disposizioni finali
Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’articolo 66 rimanda all’allegato per l’abrogazione e la modifica del diritto vigente. Vanno ad esempio abrogate la legge sul Tribunale penale federale e la legge sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Va riveduta in particolare la legge sul Tribunale federale, dato che quest’ultimo dovrà fungere da giurisdizione d’appello in materia federale. Va integrata anche la legge sul personale federale introducendovi un obbligo di denuncia per tutti i collaboratori che nella loro attività ufficiale vengono a conoscenza di indizi concreti di un delitto o di un crimine perseguibile d’ufficio. Tale disposizione è tesa in particolare a prevenire atti di corruzione.
Art. 67 Disposizione transitoria
L’articolo 67 prevede che, fino alla conclusione della convenzione di cui all’articolo 52 capoverso 3, si applica per analogia la convenzione del 1° luglio 20074 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale.
Tale convenzione si fonda sull’articolo 25a LTF, secondo cui il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. La convenzione preparata dal Tribunale federale, l’Ufficio federale di giustizia e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è stata approvata il 16 maggio 2007.
Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), che autorizza il Dipartimento federale delle finanze a concludere convenzioni in materia di infrastrutture con i tribunali della Confederazione e a modificare tali convenzioni, senza dover consultare il Consiglio federale. L’approvazione del Consiglio federale è tuttavia necessaria qualora non si tratti di questioni tecnico-amministrative e i costi finanziari siano significativi.
Art. 68 Referendum ed entrata in vigore
Secondo il capoverso 1, la LOAP sottostà a referendum facoltativo.
Il capoverso 2 statuisce che la LOAP entra in vigore allo stesso tempo del Codice di procedura penale.
4 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/8459.pdf (il testo non è disponibile in italiano).