Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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Art. 58 Diritto e obbligo di comunicazione
L’articolo 58 si fonda sull’articolo 73 capoverso 4 D-CPP, in base a cui la Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. L’articolo 73 D-CPP rientra nelle «norme procedurali generali» e quindi si applica a ogni fase del procedimento, ragion per cui la presente disposizione vale per tutte le autorità penali ai sensi dell’articolo 2 LOAP. Lo scopo è di evitare che le autorità penali vengano accusate di aver violato il segreto d’ufficio informando altre autorità. Attualmente la comunicazione di informazioni è disciplinata all’articolo 102quater PP, ma soltanto per le indagini di polizia.
Il capoverso 1 disciplina i diritti di comunicazione nei confronti di autorità cantonali e federali. A differenza del diritto in vigore, la LOAP rinuncia a specificare tutte le autorità cui possono essere comunicate informazioni. A prima vista, l’elenco all’articolo 102quater PP sembra definire chiaramente la cerchia dei destinatari. Espressioni vaghe come «altre autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia» (cpv. 1 lett. b) non consentono tuttavia di circoscrivere con l’auspicata precisione la cerchia di persone autorizzate a ricevere informazioni. Inoltre l’elenco pare troppo sintetico, in quanto non comprende, ad esempio, le autorità fiscali cantonali.
La nuova disposizione tenta per contro di evitare la comunicazione illecita di informazioni prevedendo condizioni più restrittive. In futuro le autorità penali della Confederazione potranno comunicare i loro procedimenti penali soltanto nella misura in cui le autorità cantonali e federali necessitino dell’informazione per adempiere un compito previsto dalla legge. Nel dubbio spetta all’autorità richiedente fornire le prove del caso. Sono inoltre tenute a ponderare, di volta in volta, l’interesse del pubblico a essere informato e i diritti della personalità delle parti coinvolte. Le autorità penali possono comunicare le informazioni soltanto se prevale l’interesse pubblico. Tale ponderazione degli interessi è altresì prevista dal diritto in vigore, per la precisione agli articoli 102quater capoverso 2 e 27 capoversi 2 e 3 PP.
Art. 59 Notificazione mediante pubblicazione
Secondo l’articolo 86 capoverso 1 D-CPP, la Confederazione deve designare il Foglio ufficiale per le pubblicazioni. L’articolo 59 specifica quindi che la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 60 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia
L’articolo 140 capoverso 2 secondo periodo D-CPP autorizza la Confederazione a designare agenti di polizia abilitati a interrogare gli imputati e le persone informate sui fatti come pure, su mandato del pubblico ministero, i testimoni.
L’articolo 60 attribuisce tale competenza ai collaboratori della Polizia giudiziaria federale. È esclusa la delega ad agenti cantonali o a un corpo di polizia criminale cantonale. Nel mandato deve figurare il nome del testimone.
Art. 61 Ricompense
Secondo l’articolo 209 secondo periodo D-CPP, la Confederazione può emanare disposizioni che prevedono la possibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo proficuo alla ricerca. La LOAP deve pertanto stabilire le