Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine

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Art. 56 Reati politici

Il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 105 PP; è stata apportata soltanto qualche modifica redazionale. Si tratta di una singolarità nell’ordinamento giuridico svizzero, in quanto permette all’Esecutivo di interferire nella sfera di competenza del potere giurisdizionale. Anche in uno Stato di diritto può infatti presentarsi la situazione in cui l’interesse al perseguimento penale è subordinato, in via del tutto eccezionale, a interessi di carattere politico – segnatamente di politica estera. In effetti, la maggior parte dei casi noti ha valenza internazionale.

La disposizione vincola il perseguimento penale dei reati politici all’autorizzazione del Consiglio federale. Non è possibile specificare in maniera esauriente quali siano i reati da considerarsi «politici». Appare troppo restrittivo limitarsi a quelli specificati al titolo tredicesimo del Codice penale, poiché anche il perseguimento penale di altri reati può ledere gli interessi politici della Svizzera.

Senza autorizzazione il MPC può soltanto adottare provvedimenti conservativi.

Art. 57 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione

Secondo il diritto in vigore, «nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del DFGP, contro un funzionario per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo» (art. 15 cpv. 1 della legge sulla responsabilità [LResp; RS 170.32]). La disposizione si applica, seppure in misura minore, anche ai collaboratori del MPC, in quanto denunciare l’accusa è una strategia di difesa assai frequente.

Ricevuta la domanda di autorizzazione, il DFGP procede a verificare il sospetto di reato. Se appaiono avverati gli estremi d’un reato e le condizioni legali d’una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi (art. 15 cpv. 3 LResp). Accolta la domanda, il Dipartimento – basandosi sull’articolo 16 capoverso 3 PP – designa un procuratore pubblico straordinario per indagare sui fatti segnalati.

Tale verifica da parte del Dipartimento pare ormai fuori luogo. Da un canto l’apprezzamento delle prove – anche soltanto provvisorio – da parte di un organo esecutivo nell’ambito di un procedimento penale in corso viola il principio della separazione dei poteri; dall’altro pare poco opportuno, anche in termini di procedura penale, affidare un compito del genere a un’autorità governativa e amministrativa priva di esperienza in materia penale. Inoltre le autorizzazioni da parte del Dipartimento sono spesso viste come una condanna anticipata.

L’articolo 57 rinuncia pertanto a verificare il sospetto di reato. Secondo il capoverso 1, il DFGP affida a un membro del MPC o a un procuratore pubblico straordinario il perseguimento penale di reati commessi da membri del MPC (ossia il procuratore generale, il procuratore generale supplente, i procuratori capo e tutti gli altri procuratori pubblici). Se le accuse mosse sono gravi o riguardano un membro del MPC di elevato grado gerarchico, sarà opportuno designare un procuratore esterno. Il procuratore designato non è tenuto ad aprire un procedimento e ha il diritto di abbandonarlo se il sospetto si rivela infondato. I suoi atti sono impugnabili dinanzi alle Corti dei reclami penali del TPF.

In attesa che il DFGP nomini o designi un incaricato, sarà sempre possibile adottare i provvedimenti conservativi del caso (cpv. 2).