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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Art. 2a Energia prodotta periodicamente e impiego del calore prodotto a

partire dalle energie rinnovabili

1 L’elettricità prodotta a partire da energie fossili ai sensi dell’articolo 7 della legge si considera prodotta periodicamente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell’immissione sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell’energia.

2 I requisiti minimi applicabili agli impianti gestiti con energie rinnovabili per quanto riguarda il coefficiente di sfruttamento del calore sono definiti nelle appendici 1.1 a 1.5.

3 Gli impianti ibridi devono soddisfare i requisiti minimi relativi a tutti i vettori energetici.

Art. 2b Prezzi d’acquisto orientati al mercato

1 La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che il produttore ai sensi dell’articolo 7 della legge avrebbe dovuto consentire per acquistare energia equivalente.

2 Le prestazioni di servizio richieste dal sistema devono essere indennizzate dal produttore ai sensi dell’articolo 7 della legge (in particolare la regolazione della rete, incluso l’adeguamento al consumo). I costi evitati dal gestore di rete grazie all’immissione di bassa o media tensione devono essere aggiunti alla rimunerazione dovuta.

Art. 2c Centrali idroelettriche

Il limite di prestazione di 10 MW, previsto all’articolo 7 capoverso 1 della legge per le centrali idroelettriche, si riferisce alla prestazione lorda. Per il calcolo è applicabile l’articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche2.

Art. 2d Centrali a gas

L’energia elettrica prodotta a partire da gas fossile deve essere ritirata e retribuita se il calore generato simultaneamente viene interamente recuperato.

Art. 2e Commissione

1 Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell’economia energetica e dei produttori.

2 Essa consiglia l’Ufficio federale sulle questioni concernenti le condizioni di raccordo. Il Dipartimento disciplina i particolari.

2 RS 721.80