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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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3 La prova di origine per l’elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge non è commerciabile. La prova non può essere ceduta.

4 La prova deve essere cancellata al momento dell’uso.

5 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può precisare i requisiti della prova ai sensi del capoverso 1. Può stabilire requisiti supplementari per parificare la prova alle norme internazionali.

6 La prova di cui al capoverso 1 può essere utilizzata per adempiere l’obbligo d’informazione di cui all‘articolo 1b.

Art. 1f Obbligo di notifica

I gestori di rete sulle cui reti viene immessa elettricità generata da energie rinnovabili ai sensi degli articoli 7a, 7b e 28a della legge devono fornire all’organismo di rilascio della garanzia di origine le indicazioni necessarie per la gestione della banca dati delle garanzie.

Capitolo 2: Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell’articolo 7 della legge

Art. 2 Esigenze generali

1 I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete o il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (p. es. i costi di raccordo, la retribuzione).

2 Le condizioni di raccordo non devono discriminare i produttori di energia ai sensi dell’articolo 7 della legge rispetto agli utenti senza propri impianti di produzione.

3 La retribuzione per il prelievo di elettricità è concessa quando l'elettricità è stata immessa fisicamente in rete.

4 L’elettricità immessa deve essere rilevata con uno strumento di misura tarato. I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

5 I produttori di energia ai sensi dell’articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare effetti perturbatori nella rete.

6 Se le condizioni ai sensi del capoverso 5 sono soddisfatte, il gestore della rete del punto di immissione più vicino è tenuto a raccordare alla rete gli impianti dei produttori di cui all’articolo 7 della legge a tale punto di immissione in modo da permettere l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle condotte di raccordo a tal fine necessarie fino al punto di immissione dello stesso livello di tensione sono a carico del produttore, quelli per il necessario rafforzamento della rete fanno invece parte delle prestazioni di servizio relative al sistema ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 OAEl.