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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Art. 3d Riduzione annua e durata della rimunerazione

1 La riduzione annua della rimunerazione per i nuovi impianti si calcola in base alle appendici 1.1 a 1.5.

2 La durata della rimunerazione si calcola in funzione della durata dell’ammortamento dell'impianto di riferimento in base alle appendici 1.1 a 1.5.

Art. 3e Adeguamento della rimunerazione

Al più tardi entro cinque anni, il Dipartimento adegua il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione in base alle appendici 1.1 a 1.5 tenendo conto in particolare dell’evoluzione dei prezzi delle fonti di energia primaria (biomassa, scorie da biomassa), dell’evoluzione dei canoni per i diritti d’acqua, dell’andamento del mercato dei capitali e, per gli impianti ad abbinamento forza-calore, dei prezzi dell’energia per il riscaldamento.

Art. 3f Progressione periodica per gli impianti fotovoltaici

1 L’Ufficio federale stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da permettere un continuo sviluppo della progressione. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi rivendicabili per le quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi in base all’articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

2 Le spese scoperte di cui all’articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza tra i costi specifici medi dei nuovi impianti e il prezzo dell'elettricità sul mercato.

3 Il prezzo dell’elettricità sul mercato è definito in base all’articolo 3h capoverso 2.

Art. 3g Procedura di notifica preliminare e di preavviso

1 Chi intende costruire un nuovo impianto deve notificare preliminarmente il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica preliminare deve contenere in particolare:

a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1 a 1.5, in cui deve essere indicata in particolare l’attribuzione del progetto a un impianto di riferimento;

b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all’articolo 3a;

c. la probabile data della messa in esercizio.

2 Il promotore del progetto deve presentare una richiesta alla società nazionale di rete entro i termini previsti nelle appendici 1.1 a 1.5. La documentazione concernente la richiesta deve contenere le indicazioni previste nelle appendici 1.1 a 1.5.

3 La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante secondo l’articolo 3h capoverso 2 al momento del preavviso, si situa