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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Capitolo 2a: Condizioni di raccordo per l’energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge

Sezione 1: Disposizioni generali, nuovi impianti

Art. 3 Disposizioni di carattere generale

Le esigenze generali, la definizione del limite di prestazione per le centrali idroelettriche e le disposizioni sui compiti della Commissione di cui agli articoli 2, 2c e 2e si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge.

Art. 3a Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato se:

a. i nuovi investimenti corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione di un nuovo impianto, in futuro viene prodotta almeno altrettanta elettricità e se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1 a 1.5; sono computabili gli investimenti degli ultimi cinque anni a contare dalla messa in esercizio; oppure

b. la produzione di elettricità secondo i requisiti definiti alle appendici 1.1 - 1.5 aumenta.

Sezione 2: Rimunerazione, plusvalore ecologico, progressione, procedura

Art. 3b Prezzi di costo di impianti di riferimento

1 I prezzi di costo e la rimunerazione si calcolano in base alle appendici 1.1 a 1.5.

2 Viene rimunerata l'elettricità misurata nel punto di immissione.

3 L’anno di costruzione è l’anno dell’effettiva messa in esercizio dell’impianto.

4 La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell’utilizzazione sostenibile delle materie prime (biomassa, materiali per la realizzazione dell’impianto).

5 Per gli impianti ibridi, la rimunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

Art. 3c Indennizzo del plusvalore ecologico

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la rimunerazione in base all’articolo 7a capoverso 2 della legge.