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Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 20 pagine
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Allegato 3
(n. III)
Modifiche del diritto previgente:
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 12 novembre 199711 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL)
Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa
1Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge del 18 marzo 199412 sull’assicurazione malattie (LAMal) e dell’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199213 sull’assicurazione militare (LAM).
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.
4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
a. sono assoggettate all'obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.
6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
11 RS 814.019
12 RS 832.10
13 RS 833.1